ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEGLI ELETTORI FUORI SEDE PER IL COMUNE DI ALTAMURA (Legge 9 ottobre 2026, n. 180, art.8)
Il Comune di Altamura informa la cittadinanza che, in attuazione dell’art. 8 della Legge 9 ottobre 2026, n. 180, è prevista l’istituzione, presso l’Ufficio Elettorale comunale, dell’elenco degli elettori fuori sede, finalizzato a consentire l’esercizio del diritto di voto nel Comune di Altamura per gli elettori che abbiano il temporaneo domicilio nella nostra città, nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla normativa vigente.
A chi si rivolge
La disciplina riguarda gli elettori che, per motivi di studio, lavoro o, nei casi previsti dalla legge, cura o assistenza, si trovano temporaneamente domiciliati in un Comune appartenente a una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, alle seguenti condizioni:
- elettori che, per motivi di studio o di lavoro, sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata prevista della permanenza “fuori sede” è di almeno nove mesi (art. 8, commi 2 e 3);
- elettori che, per motivi di cura, ricevono assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di una delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente a una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, comma 4);
- elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di una delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, prestano attività di cura e assistenza in favore di una persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente a una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, comma 5, primo periodo);
La legge definisce il caregiver familiare come la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non sia autosufficiente. In Italia non esiste un albo nazionale unico per i caregiver familiari, ma le Regioni e le Aziende USL prevedono l’iscrizione a registri o elenchi regionali (o schede di riconoscimento) per formalizzare il ruolo e accedere a tutele e contributi. In quasi tutte le Regioni, il caregiver è quindi un soggetto registrato, conosciuto dai servizi sanitari e sociali e formalmente inserito nel Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) della persona con disabilità, con il diritto di essere ascoltato dai medici e dai servizi. Per verificare tale ruolo, occorrerà quindi esaminare la documentazione dell’azienda sanitaria, dell’ambito sociosanitario di riferimento oppure, in alternativa, della Regione. - elettori che, in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore, per un periodo di almeno tre mesi, accompagnano o prestano attività di cura e assistenza in favore del minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente a una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, comma 5, secondo periodo).
Pertanto, potranno presentare la domanda i cittadini residenti in Regioni diverse dalla Puglia e temporaneamente domiciliati nel Comune di Altamura, purché si trovino nelle condizioni sopra indicate.
Per quali consultazioni è previsto il voto fuori sede
La normativa si applica alle seguenti consultazioni elettorali e referendarie:
- elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;
- referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
La disciplina non si applica alle elezioni regionali e amministrative.
Termini di presentazione della domanda
I termini per la presentazione dell’istanza di iscrizione all’elenco variano a seconda della condizione in cui si trova l’elettore, come riportato nello schema seguente:
| Categoria di “fuori sede” | Termine per la domanda | Consultazioni interessate |
| Studio o lavoro, condizione già in essere (comma 2), in sede fuori Regione | 31 dicembre di ciascun anno | Quelle dell’anno successivo |
| Studio o lavoro, condizione sorta dopo il 31 dicembre (comma 3), in sede fuori Regione | entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione | Quelle dell’anno in corso |
| Motivi di cura, caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico in struttura sanitaria fuori Regione (commi 4 e 5) | non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione | Quelle dell’anno in corso |
L’iscrizione ha durata annuale e l’elettore che intende votare nel Comune di temporaneo domicilio anche negli anni successivi dovrà presentare una nuova istanza.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata al Comune di temporaneo domicilio, personalmente o con strumenti telematici. Essa contiene l’indirizzo completo del temporaneo domicilio e, auspicabilmente, un recapito di posta elettronica.
In calce alla presente pagina, si pubblica il modello di domanda predisposto dal Ministero dell’Interno, da inviare a protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it (oppure a ufficio.elettorale@pec.comune.altamura.ba.it) o consegnare a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Altamura.
Alla domanda di iscrizione nell’elenco annuale degli elettori fuori sede sono allegati:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (ad esempio: certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata).
La condizione di elettore fuori sede può essere autodichiarata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme le sanzioni dell’articolo 76 dello stesso decreto e i controlli previsti dall’articolo 71.
La domanda di iscrizione nell’elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione. Il Comune che riceve la revoca cancella l’elettore dall’elenco e ne dà notizia al Comune di iscrizione elettorale, perché rimuova l’annotazione
Adempimenti del Comune di temporaneo domicilio
Il Comune di temporaneo domicilio è tenuto a verificare:
- il rispetto dei termini di presentazione della domanda di iscrizione;
- l’appartenenza del Comune di iscrizione elettorale a una Regione diversa;
- la durata minima della permanenza per motivi di studio o lavoro (nove mesi) oppure per motivi di cura o assistenza (tre mesi) e, nei casi previsti dai commi 4 e 5, che la data della consultazione ricada in tale periodo;
- la completezza della documentazione allegata.
Se l’elettore non soddisfa i requisiti che legittimano il voto “fuori sede”, il Comune di temporaneo domicilio gliene dà comunicazione motivata; in tal caso, l’elettore potrà votare nel Comune nelle cui liste è ordinariamente iscritto (comma 9).
Entro il decimo giorno antecedente la consultazione, il Comune di temporaneo domicilio rilascia all’elettore ammesso un’attestazione di ammissione al voto, recante il numero e l’indirizzo della sezione assegnata. L’attestazione può essere inviata anche mediante strumenti telematici.
Altre informazioni
Gli elettori fuori sede, in analogia a quanto previsto per le altre categorie di elettori ammessi al voto dalla legge in un Comune diverso da quello di residenza, votano per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova il Comune di temporaneo domicilio.
L’elettore fuori sede vota nella sezione elettorale indicata nell’attestazione, esibendo un valido documento di riconoscimento, l’attestazione di ammissione al voto (comma 11) e la tessera elettorale personale o l’attestato sostitutivo rilasciato dal Sindaco a norma dell’articolo 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.