Descrizione
Per prevenire la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio, gli atti di aggiornamento catastale devono essere depositati presso l'Agenzia delle Entrate (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380, art. 30, com. 5) che, con risoluzione n. 40/E del 9 giugno 2025, stabilisce che dal 1° luglio 2025 non sarà più necessario provvedere, nei casi previsti, al deposito del tipo di frazionamento presso il Comune di riferimento, preliminarmente alla sua approvazione.
Dalla suddetta data, quindi, il deposito dei tipi di frazionamento presentati all’Agenzia delle entrate è effettuato con le modalità previste dall'articolo 30, comma 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, direttamente dall’Agenzia delle Entrate, preventivamente alla loro approvazione, risultando così superata l’attuale modalità di deposito presso i Comuni, effettuata a cura dei professionisti incaricati.
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Ultimo aggiornamento: 7 luglio 2025, 09:51