Descrizione
L'art. 4 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.74, stabilisce i criteri e le modalità per l'esercizio degli impianti termici, in relazione alle zone climatiche individuate dallo stesso Decreto del Presidente della Repubblica.
L'art 1, commi 1 e 2, del Decreto del Ministero della Transizione ecologica n. 383 del 06 ottobre 2022, definisce in deroga al D.P.R. 74/2013, i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e di riduzione del grado valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati da applicare per la prossima stagione invernale, come previsto dal Piano di riduzione consumi di gas naturale pubblicato dal Ministero della Transizione ecologica il 6 settembre 2022.
Il Comune di Altamura rientra nella zona climatica "D" per la quale è consentita l'accensione degli impianti per la climatizzazione invernale nel periodo dal 1 Novembre al 15 Aprile per un massimo di 12 ore giornaliere.
Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto n. 383/2022, la durata di utilizzo degli impianti è compresa nella fascia oraria tra le ore 5:00 e le ore 23:00.
Altamura, 26 ottobre 2026
F.to Il Sindaco Prof. Vitantonio Petronella
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Ultimo aggiornamento: 3 novembre 2026, 13:46