A decorrere dal 1° gennaio 2014 è stata istituita la Tassa sui Rifiuti ( TARI ) in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 639 e seguenti della L. 147/2013. La nuova tassa rifiuti sostituisce la Tarsu applicata dal Comune fino al 2013.
La TARI è istituita a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in esclusiva.
La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l'area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell'immobile. In caso di detenzione breve dell'immob
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Pagare le tasse