VOTO DOMICILIARE
Gli elettori affetti da gravissime infermità che ne rendono impossibile l'allontanamento dalla propria abitazione e gli elettori che si trovino in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettomedicali, possono essere ammessi al voto domiciliare. Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data di votazione, una dichiarazione (vedi allegato) attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano (art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006 n. 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 2006 n. 22 come modificato dalla legge 7 maggio 2009 n. 46).
Possono richiedere l’esercizio del diritto di voto a domicilio gli elettori:
1- affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art. 29 legge n. 104/1992 - trasporto pubblico per disabili organizzato dal comune;
2 - affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall'abitazione.
La sussistenza dei requisiti deve essere accertata dal funzionario medico designato dall’ASL, con certificato in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al punto 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali di cui al punto 2.
Per le consultazioni amministrative del prossimo 14 e 15 maggio 2023, la richiesta di esercizio di voto domiciliare, dovrà pervenire al Comune di Altamura nel periodo compreso tra il 4 ed il 24 aprile 2023 utilizzando il modello allegato. La certificazione medica da allegare alla richiesta non deve avere data anteriore al 30/03/2023 e deve attestare la sussistenza di gravi infermità con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del rilascio, o la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
La dichiarazione, scaricabile in allegato, dovrà essere inviata per mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
VOTO ASSISTITO (Elettori portatori di handicap grave)
Sono da considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità ovvero gli elettori portatori di handicap semprechè gli stessi siano impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
Detti elettori possono esprimere il voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, con l’assistenza di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l’uno o l’altro sia iscritto nelle liste elettorali del Comune.
L’impedimento, quando non sia evidente, potrà essere dimostrato mediante esibizione di apposito certificato rilasciato, immediatamente, gratuitamente e in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche, dal funzionario medico designato dai competenti organi ell’Azienda per i servizi sanitari.
Detto certificato medico deve attestare che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore.Sono altresì ammessi al voto assistito gli elettori che esibiscono il libretto nominativo rilasciato dal Ministero dell’Interno – Direzione Generale dei Servizi Civili, quando, all’interno del libretto stesso, è indicata la categoria «ciechi civili» ed è riportato uno dei seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07. Per quanto concerne l’esatta interpretazione della generica espressione «o da altro impedimento di analoga gravità», nel caso in cui non venga prodotta, da parte dell’elettore, l’apposita certificazione medica, il Consiglio di Stato, in numerose decisioni, ha affermato che spetta al presidente del seggio valutare, di volta in volta, l’effettività dell’impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità, amputazione delle mani, paralisi), che di per sé consentono l’ammissione al voto assistito.
L’impedimento o handicap, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva dell’elettore oppure al movimento degli arti superiori, dal momento che l’ammissione al voto assistito non è consentita per le infermità che non influiscono su tali capacità, ma che riguardano la sfera psichica dell’elettore.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido; sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno dello spazio destinato alla certificazione dell’esercizio del voto, è fatta apposita annotazione da parte del presidente del seggio nel quale l’elettore ha assolto la funzione di accompagnatore.
Devono intendersi "elettori portatori di handicap", anche le persone con handicap di natura psichica, allorché la rispettiva condizione comporti pure una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.