I coniugi separati, che si siano riconciliati, possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza l’intervento del Giudice, tramite una dichiarazione resa all’Ufficiale di Stato Civile ove è stato celebrato il matrimonio, ovvero dove è stato trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione.
CHI PUO' FARE RICHIESTA
Esclusivamente gli interessati.
REQUISITI RICHIESTI
- Atto di matrimonio iscritto o trascritto per residenza degli sposi al momento del matrimonio
- Copia della sentenza od omologa di separazione
- Documento di identità
- Presenza di entrambi gli sposi
N.B. La dichiarazione di riconciliazione sarà ricevuta previo appuntamento
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Artt. 154, 157 c.c.
- Art. 63 comma 1 – lettera “g”, D.P.R. 396/2000
A dichiarazione avvenuta e trascrizione del relativo atto, sarà cura dell’ufficio l’annotazione sull’atto di matrimonio nonché l’aggiornamento anagrafico per la certificazione.
INFO
Ufficio Matrimoni - Via Madonna della Croce 189
tel. 080.3165701/14 - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
ORARI DI APERTURA UFFICI
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì |
08.15-11.00 | 08.15-11.00 | 08.15-11.00 | 08.15-11.00 | 08.15-11.00 |
/ | / | / | 16.00-18.00 | / |