Riconciliazione

coniugi separati, che si siano riconciliati, possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza l’intervento del Giudice, tramite una dichiarazione resa  all’Ufficiale di Stato Civile ove è stato celebrato il matrimonio, ovvero dove è stato trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione.

CHI PUO' FARE RICHIESTA

Esclusivamente gli interessati.

REQUISITI RICHIESTI

  • Atto di matrimonio iscritto o trascritto per residenza degli sposi al momento del matrimonio
  • Copia della sentenza od omologa di separazione
  • Documento di identità
  • Presenza di entrambi gli sposi

N.B. La dichiarazione di riconciliazione sarà ricevuta previo appuntamento

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Artt. 154, 157 c.c.
  • Art. 63 comma 1 – lettera  “g”, D.P.R. 396/2000

A dichiarazione avvenuta e trascrizione del relativo atto, sarà cura dell’ufficio l’annotazione sull’atto di matrimonio nonché l’aggiornamento anagrafico per la certificazione.

INFO

Ufficio Matrimoni - Via Madonna della Croce 189

tel. 080.3165701/14 - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

ORARI DI APERTURA UFFICI

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì
08.15-11.00 08.15-11.00 08.15-11.00 08.15-11.00 08.15-11.00
/ / / 16.00-18.00 /

Articoli correlati (da tag)