La denuncia di nascita è obbligatoria:
Deve essere fatta entro dieci giorni dalla data del parto e serve per dare atto della nascita del bambino.
Se i genitori del bambino non sono sposati, l’atto di nascita dovrà contenere anche il riconoscimento di filiazione naturale per il quale si necessita della presenza di entrambi i genitori.
Se la madre non vuole essere nominata, la denuncia verrà effettuata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.
Il cognome e il nome del bambino saranno assegnati dall'Ufficiale di stato civile che redige l'atto.
COME SI FA?
La denuncia di nascita può essere presentata, scegliendo fra una delle seguenti modalità:
- da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale (ai sensi dell'art. 30 comma 1 del Dpr 396/2000), presso l'istituto/Ospedale in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto;
- da uno dei genitori, se coniugati, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita o di residenza dei genitori, entro dieci giorni dalla data del parto;
- da entrambi i genitori, non coniugati, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto.
Per gli AIRE, solo presso il Comune di nascita.
COSA OCCORRE?
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Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità;
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Attestazione di nascita rilasciata dalla struttura sanitaria, contenente le generalità della puerpera nonché le indicazioni del comune, giorno, ora, luogo di nascita e sesso del bambino;
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Dichiarazione:se genitori coniugati resa da un genitore o da procuratore speciale;se genitori non coniugati resa da entrambi i genitori per il riconoscimento di filiazione;
I genitori stranieri devono dichiarare: l'attribuzione del cognome, nome e cittadinanza del nato.
DOVE?
Servizi Demografici - Ufficio Nascite - Via Madonna della Croce 189
tel. 0803165714/38/39 - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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