Certificati e dichiarazioni
Autenticazione
L'autenticazione è il processo mediante il quale viene verificata l'identità di un utente che vuole accedere ad un servizio. E’ il sistema che verifica, effettivamente, che un individuo è chi sostiene di essere. L'autenticazione è diversa dall'identificazione (la determinazione che un individuo sia conosciuto o meno dal sistema) e dall'autorizzazione (il conferimento ad un utente del diritto ad accedere a specifiche risorse del sistema, sulla base della sua identità).
Decesso e Servizi Cimiteriali
DENUNCIA DI MORTE
La denuncia di morte va trasmessa all'ufficio di stato civile del Comune di Altamura.
Per i decessi avvenuti in ospedale o in casa di cura la denuncia di morte viene fatta dal direttore sanitario della struttura.
Per i decessi avvenuti in abitazione la denuncia può essere fatta:
- da uno dei congiunti;
- da persona convivente con il defunto;
- da un delegato;
- da persona informata del decesso.
Il medico necroscopo effettua l'accertamento della morte entro 24 ore dal decesso.
Documentazione da presentare:
- certificato necroscopico compilato dal medico necroscopico;
- scheda Istat compilata dal medico curante.
SEPOLTURA
Dopo il decesso, si deve procedere alla scelta di una modalità di sepoltura secondo la volontà espressa in vita dal defunto o come richiesto dai parenti.
Modalità di sepoltura previste:
- INUMAZIONE (sepoltura in terra): Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. E’ fatto salvo solo il pagamento degli oneri previsti dalla legge.
In ogni singola fossa è destinato un solo feretro. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
L’installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. - TUMULAZIONE: consiste nella sepoltura in loculi, cellette ossario, tombe o cappelle di famiglia. Il parente può recarsi presso il cimitero prescelto per scegliere il loculo o la celletta ossario di cui chiederà la concessione. La concessione, sia per il loculo sia per la celletta ossario, deve essere richiesta compilando un apposito modulo.
La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile o opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI
Contestualmente alla prima sepoltura, è possibile richiedere la CREMAZIONE, procedimento che consiste nella riduzione in cenere della salma e nella collocazione delle ceneri in apposite urne.
La cremazione è il procedimento di riduzione in cenere della salma, che viene effettuato in uno speciale impianto.
Le ceneri del defunto possono essere:
- tumulate in ossario cinerario;
- affidate in abitazione;
- disperse in apposite aree cimiteriali e in aree private;
- trasferite in altro Comune.
L' autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
- disposizione testamentaria del defunto;
- iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
- in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
- la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
Dispersione delle Ceneri
La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri o in aree private.
La dispersione deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile. La dispersione non autorizzata costituisce reato, punibile ai sensi dell'art. 411 del codice penale.
Dispersione in aree private
La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".
Dispersione in area cimiteriale
Presso ogni cimitero è stata realizzata un'apposita area dedicata allo spargimento delle ceneri.
DECESSO: cosa fare dopo
Informazioni utili inerenti gli adempimenti successivi al funerale
Inps
Nel caso in cui la persona deceduta abbia una pensione il decesso deve essere comunicato alla sede INPS di competenza
Utenze
Le variazioni d'intestazione vanno comunicate alle ditte fornitrici d'apparecchi o contatori per l'erogazione di luce, acqua, gas e utenze telefoniche.
Banca - Ufficio Postale
In caso di decesso è necessario che gli eredi diano comunicazione all’Istituto di Credito di riferimento per tutti gli adempimenti riguardanti le competenze bancarie del defunto (conti correnti, depositi, cassette di sicurezza, titoli, domiciliazioni di pagamenti). La Banca può provvedere a tutti i pagamenti di beni e servizi riconducibili alla persona deceduta, senza bloccare il conto che resterà tuttavia congelato fino al momento della chiusura delle pratiche.
Abbonamento RAI
Può essere disdetto o cambiato l'intestatario mediante raccomandata.
Successione
La dichiarazione di successione deve essere presentata in caso di possesso di beni immobili, all'Agenzia delle Entrate competente in riferimento all'ultima residenza del defunto.
IMU
Per quanto riguarda l’IMU, si segnala che la dichiarazione di successione presentata all’Agenzia delle Entrate viene trasmessa al Comune e pertanto non è necessario presentare la dichiarazione ai fini IMU salvo alcuni casi specifici per i quali si consiglia di consultare le istruzioni ministeriali alla compilazione del modello di dichiarazione IMU.
Nel caso in cui, a seguito del decesso, si verifichi la riunione di usufrutto, permane l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si è avuta la variazione.
Dichiarazione dei redditi
La dichiarazione del defunto dell'anno in cui è deceduto deve essere presentata da uno degli eredi, riportando i dati in un quadro apposito.
Residenza
Certificati inerenti stati, fatti e qualità personali sono aggiornati automaticamente dall’Ufficio di stato civile del Comune di Altamura.
Carta d’identità e patente di guida
Non è obbligatoria la restituzione del documento d’identità del defunto al Comune di Altamura, ma è invece obbligatoria, nel caso di smarrimento, la denuncia alle autorità competenti.
Per la patente di guida valgono le stesse regole della carta d’identità.
Armi da fuoco
Comunicare il decesso ai Carabinieri di zona per i successivi adempimenti.
Automobile
Con il consenso di tutti i familiari l'automezzo può essere intestato ad uno dei familiari. Per il passaggio di proprietà e successione per eredità di autovetture è consigliabile rivolgersi ad agenzie di pratiche auto o all'ufficio della Motorizzazione Civile per indicazioni più dettagliate.
Per la cessazione della circolazione del veicolo a motore ci si può rivolgere a:
- Ufficio Motorizzazione Civile;
- A.C.I. Automobile Club Italia;
- P.R.A. Pubblico Registro Automobilistico.
Assicurazioni
E’ necessario informare, fornendo il relativo atto di morte, le società intestatarie di polizze sugli infortuni o rischio di morte o sull'automobile.
Certificato ed estratto dell'atto di morte - Modalità
Il certificato e l'estratto dell'atto di morte possono essere richiesti da chiunque ne abbia interesse al Comune di avvenuto decesso o al Comune di residenza del defunto.
Se il documento deve essere prodotto ad una pubblica amministrazione deve essere sostituito da un'autocertificazione.
Tempi di rilascio
Per i decessi recenti bisogna tenere conto anche dei tempi necessari per la registrazione, anche in base al luogo del decesso, se avvenuti nel Comune di Altamura o avvenuti altrove.
Copia integrale dell'atto di morte
Per copia integrale si intende la copia dell'atto inserito nei registri di stato civile e può essere richiesta al Comune di avvenuto decesso o al Comune di residenza del defunto.
Chi può fare richiesta:
- la persona che comprova l'interesse personale ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante;
- chiunque ne abbia interesse, se trascorsi 70 anni dalla formazione dell'atto.
Tempi di rilascio
Per i decessi recenti bisogna tenere conto anche dei tempi necessari per la registrazione, anche in base al luogo del decesso, se avvenuti nel Comune di Altamura o avvenuti altrove.
OPERAZIONI CIMITERIALI
Con il termine "operazioni cimiteriali" si intendono quelle operazioni, da svolgersi successivamente alla prima sepoltura, consistenti in:
- esumazione ordinaria;
- estumulazione ordinaria;
- esumazione straordinaria;
- estumulazione straordinaria.
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE ORDINARIA
Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite dopo dieci anni dall’inumazione. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell’anno anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre a quello di aprile..
Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dell’Ufficio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:
a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
b) essere trasferito in altra fossa (campo per indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
In caso di esumazioni ordinarie vige la tariffa che verrà stabilita con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
Le esumazioni vengono comunicate ai parenti delle salme laddove reperibili o tramite apposito avviso scritto da affiggere direttamente all’ingresso cimiteriale e all’albo pretorio on-line comunale con congruo anticipo. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Qualora nessun familiare si presenti entro il termine prescritto per dare indicazioni sulla collocazione dei resti mortali esumati, questi verranno collocati nell’ossario comune.
Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione.
Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma estumulata il resto mortale potrà:
a) essere inumato nel campo degli indecomposti in contenitori di materiale biodegradabile. Il tempo di inumazione previsto è di cinque anni; detto periodo si riduce a due anni nel caso si faccia uso di sostanze che facilitano la decomposizione;
b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
In caso di estumulazioni ordinarie vige la tariffa che verrà stabilita con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
Le estumulazioni vengono comunicate ai parenti delle salme laddove reperibili o, se non reperibili, tramite apposito avviso scritto da affiggere direttamente all’ingresso cimiteriale e all’albo pretorio on-line comunale con congruo anticipo. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Qualora nessun familiare si presenti entro il termine prescritto per dare indicazioni sulla collocazione dei resti mortali estumulati, questi verranno collocati nell’ossario comune.
È ammessa la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in fatto di sicurezza.
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA
Sono esumazioni straordinarie quelle eseguita, previo nulla osta sanitario, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l’autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall’art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:
a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
b) essere trasferito in altra fossa (campo per indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
Sono estumulazioni straordinarie quelle eseguite prima dello scadere della concessione.
Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma estumulata il resto mortale potrà:
a) essere inumato nel campo degli indecomposti in contenitori di materiale biodegradabile. Il tempo di inumazione previsto è di cinque anni; detto periodo si riduce a due anni nel caso si faccia uso di sostanze che facilitano la decomposizione;
b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie richieste da privati, alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sono sottoposte al pagamento delle somme che verranno stabilite con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
CIMITERO COMUNALE
Via Cimitero - Viale della Pace
Telefono custode 080/3101150
ORARI DI APERTURA PERIODO PRIMAVERA/ESTATE
Giorni feriali dalle 07:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00
Domenica e festivi dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00
ORARI DI APERTURA PERIODO AUTUNNO/INVERNO
Giorni feriali dalle 07:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:30
Domenica e festivi dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:30
Per indicazioni google maps cimitero_comunale_altamura
Come denunciare la nascita di un figlio
La denuncia di nascita è obbligatoria:
Deve essere fatta entro dieci giorni dalla data del parto e serve per dare atto della nascita del bambino.
Se i genitori del bambino non sono sposati, l’atto di nascita dovrà contenere anche il riconoscimento di filiazione naturale per il quale si necessita della presenza di entrambi i genitori.
Se la madre non vuole essere nominata, la denuncia verrà effettuata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.
Il cognome e il nome del bambino saranno assegnati dall'Ufficiale di stato civile che redige l'atto.
COME SI FA?
La denuncia di nascita può essere presentata, scegliendo fra una delle seguenti modalità:
- da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale (ai sensi dell'art. 30 comma 1 del Dpr 396/2000), presso l'istituto/Ospedale in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto;
- da uno dei genitori, se coniugati, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita o di residenza dei genitori, entro dieci giorni dalla data del parto;
- da entrambi i genitori, non coniugati, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto.
Per gli AIRE, solo presso il Comune di nascita.
COSA OCCORRE?
-
Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità;
-
Attestazione di nascita rilasciata dalla struttura sanitaria, contenente le generalità della puerpera nonché le indicazioni del comune, giorno, ora, luogo di nascita e sesso del bambino;
-
Dichiarazione:se genitori coniugati resa da un genitore o da procuratore speciale;se genitori non coniugati resa da entrambi i genitori per il riconoscimento di filiazione;
I genitori stranieri devono dichiarare: l'attribuzione del cognome, nome e cittadinanza del nato.
DOVE?
Servizi Demografici - Ufficio Nascite - Via Madonna della Croce 189
tel. 0803165714/38/39 - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
ORARI DI APERTURA UFFICI
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì |
08.15-11.00 | 08.15-11.00 | 08.15-11.00 | 08.15-11.00 | 08.15-11.00 |
/ | / | / | 16.00-18.00 | / |
NORMATIVA
Accordo di separazione e divorzio in Comune
Dall'11 dicembre 2014 le separazioni e i divorzi possono farsi in Comune davanti all’ufficiale dello stato civile. Il D.L. 132/2014, convertito in legge, ha infatti previsto la possibilità per i coniugi di presentarsi direttamente dinanzi all’ufficiale dello stato civile competente per rendere le dichiarazioni relative all’accordo di separazione o di divorzio.
L’accordo non può contenere riferimenti ai rapporti patrimoniali (economici e finanziari) tra i coniugi.
Le separazioni e i divorzi difronte all'Ufficiale di Stato civile sono possibili solo nei casi in cui la coppia non abbia figli minori, anche di una sola parte, e non abbia figli maggiorenni economicamente non autosufficienti o incapaci o affetti da handicap grave (L. 104/92 art. 3). Inoltre con tale modalità la coppia non può disporre condizioni relative a trasferimenti patrimoniali.
La procedura prevede due distinti momenti, sia nel caso di separazioni, sia nel caso di divorzi:
1) nel giorno fissato dall’appuntamento i coniugi si presentano davanti all’ufficiale di stato civile, eventualmente accompagnati dal loro avvocato, e rendono le dichiarazioni di accordarsi per la separazione o per il divorzio. L’ufficiale dello stato civile riceve le dichiarazioni, forma un primo atto che viene iscritto nei registri di matrimonio e invita i coniugi a ricomparire nuovamente ad una certa data (non prima di 30 giorni) per confermare tale volontà;
2) in un secondo momento i coniugi si ripresentano davanti all’ufficiale di stato civile e rendono le dichiarazioni di confermare l’accordo già concluso. Se i coniugi non si presentano alla data prefissata l’accordo non avrà effetti.
E’ prevista la riscossione di un diritto di segreteria pari a Euro 16,00 da esigere al momento della conferma dell’accordo.
NEL CASO DI DIVORZIO (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio): il D.L. 132/2014 non ha inciso sui tre anni che i coniugi devono attendere tra separazione e divorzio. In pratica, fra la procedura di separazione personale e la procedura di divorzio devono comunque essere trascorsi 3 anni (decorrenti dalla avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, anche quando il giudizio si sia trasformato in consensuale.
COSA OCCORRE?
-
Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
-
Copia conforme all’originale dell’atto di separazione per i coniugi che si accordano per il divorzio
QUANTO COSTA?
16 euro per marca da bollo
DOVE?
Ufficio Matrimoni - Via Madonna della Croce 189
tel. 080/3165701 - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
ORARI DI APERTURA UFFICI
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì |
08.15-11.00 | 08.15-11.00 | 08.15-11.00 | 08.15-11.00 | 08.15-11.00 |
/ | / | / | 16.00-18.00 | / |
NORMATIVA
Cambio di residenza
Il cittadino residente ad Altamura che intende trasferire la propria residenza da un indirizzo ad un altro all'interno del Comune stesso, deve comunicarlo all'Ufficio competente, al fine di registrare la variazione.
Per effettuare il cambio di indirizzo bisogna presentare richiesta su apposito modello (modello di dichiarazione di residenza) debitamente compilato con i dati di tutte le persone che si spostano, e sottoscritto da tutti maggiorenni (i quali debbono anche allegare fotocopia del documenti di riconoscimento).
COME FARE
E' possibile compilare e trasmettere la dichiarazione del cambio di indirizzo, completa della documentazione necessaria, scegliendo una delle seguenti modalità:
- direttamente agli Sportelli di Via Madonna della Croce 189, nei giorni ed orari di apertura degli sportelli;
- via PEC -all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. riportante come oggetto "Cambio di Abitazione/Residenza".
- via email all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. riportando come oggetto "Cambio di Abitazione/Residenza" con domanda compilata, firmata su carta e scansionata, allegata insieme alla scansione della carta d'identità o con domanda compilata e firmata digitalmente.
- N.B: Tutta la documentazione inviata dovrà essere leggibile e contenuta in un unico file formato pdf da allegare alla mail. Non saranno accettate mail con allegati documenti illeggibili, con più di un allegato o con allegati files di altro formato (es. jpeg, tiff, bmp, etc.);
COSA OCCORRE
- Avere la dimora abituale
- Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità;
- Se la pratica è trasmessa telematicamente è necessario allegare una fotocopia o scansione del documento di riconoscimento:
- Dichiarazione di residenza di un componente maggiorenne su apposito modulo (modello di dichiarazione di residenza), sottoscritta da tutti gli altri componenti o con procura allegata;
- Recapiti (indirizzo e-mail, nr. di telefono cellulare o fisso, o fax);
- Patenti e estremi targhe veicoli di tutti i componenti che cambiano residenza;
- Copia ricevuta denuncia Tari presentata presso gli sportelli di Piazza Matteotti;
- Se entra a far parte di famiglia già residente: doc di accettazione in famiglia + documento riconoscimento (o presenza allo sportello).(vedi allegati)
- Se presenza di minori che si spostano con un solo genitore: assenso dell'altro genitore o decreto del Tribunale in cui si evince l'affido.
- Se ingresso in convivenza: dichiarazione del Responsabile della Convivenza (*)
- Per cittadini stranieri extra UE: Validità in corso del permesso di soggiorno o documentazione che provi il rinnovo in corso (ricevuta postale della presentazione Kit di rinnovo +fotocopia del permesso scaduto). (*)
- Titolo del possesso dell'alloggio (proprietà, comodato, locazione o altro). Copia del contratto registrato, o dichiarazione di assenso del proprietario.
CAMBIO DI RESIDENZA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE O DALL'ESTERO (ex iscritti Aire)
I cittadini che si trasferiscono ad Altamura, proveniendo da Comune diverso, devono comunicare tale variazione - tramite specifica dichiarazione - all'Ufficio Anagrafe, che provvederà poi a trasmettere la richiesta di cancellazione al Comune di precedente abitazione.
Contemporaneamente il Comune, a pratica conclusa, provvederà ad informare la Motorizzazione per l'aggiornamento dell'indirizzo sul libretto di circolazione.
Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda l'Ufficio Anagrafe, avvalendosi della Polizia Municipale, effettuerà i controlli per accertare l'effettiva dimora abituale all'indirizzo dichiarato.
COME FARE
E' possibile compilare e trasmettere la dichiarazione del cambio di indirizzo, completa della documentazione necessaria, scegliendo una delle seguenti modalità:
- direttamente agli Sportelli di Via Madonna della Croce 189, nei giorni ed orari di apertura degli sportelli;
- via PEC -all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. riportante come oggetto "Cambio di Abitazione/Residenza".
- via email riportando come oggetto "Cambio di Abitazione/Residenza" con domanda compilata, firmata su carta e scansionata, allegata insieme alla scansione della carta d'identità o con domanda compilata e firmata digitalmente.
- L'Ufficio Anagrafe rilascia:
a) comunicazione dell'avvio del procedimento con tutte le informazioni pratiche;
b) provvedimento scritto notificato per i procedimenti conclusi negativamente.N.B. Compilare il Modulo di assenso proprietario in calce alla pagina (Allegato 2).
E' il modulo che il proprietario, che non sia il dichiarante o quando il dichiarante stesso non presenta un contratto di affitto registrato, deve obbligatoriamente compilare per autorizzare la “residenza” nell’appartamento di sua proprietà. Attenzione: senza questa autorizzazione la pratica è irricevibile dall’Ufficio in quanto priva di un “titolo valido all’occupazione dell’immobile”Per i cittadini comunitari:
Ai sensi del D.Lgs. 30/2007 i cittadini comunitari che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi, per poter essere considerati regolarmente soggiornanti, devono iscriversi in Anagrafe. Si rimanda per questo alle disposizioni dell’art. 9 dello stesso. Nel caso provengano da altro Comune italiano, al posto delle previsioni dell’art. 9, possono presentare l’attestato di regolare soggiorno da questo rilasciato.Per cittadini stranieri extra UE:
1) Esibizione del titolo valido di soggiorno o documentazione che provi il rinnovo in corso (ricevuta postale della presentazione Kit di rinnovo);
2) Esibizione Passaporto o Carta d'identità di altro Comune;
3) Documentazione originale tradotta in italiano e legalizzata dal consolato italiano all'estero, (salvo esenzioni), per provare lo stato civile e i rapporti di parentela (salvo non siano documentati da titolo di soggiorno o passaporto).COSA OCCORRE?
-
Avere la dimora abituale
-
Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
-
Dichiarazione di un componente maggiorenne su apposito modulo (modello di dichiarazione di residenza), sottoscritta da tutti gli altri componenti o con procura allegata
-
Recapiti (indirizzo e-mail, nr. di telefono cellulare o fisso)
-
Patenti e estremi targhe veicoli di tutti i componenti che cambiano residenza
-
Codice Fiscale
-
Se entra a far parte di famiglia già residente: doc di accettazione in famiglia + documento riconoscimento (o presenza allo sportello).(vedi allegati)
- Se ingresso in convivenza: dichiarazione del Responsabile della Convivenza
-
Se presenza di minori che si spostano con un solo genitore: assenso dell'altro genitore (vedi allegati) o decreto del Tribunale in cui si evince l'affido.
-
Se il cittadino è stato cancellato per irreperibilità: dichiarazione che dalla data di cancellazione non ha chiesto né ottenuto la residenza in nessun altro comune italiano
- Passaporto o documento equipollente oppure Carta d'identità rilasciata da altro Comune italiano (di tutti gli interessati al trasferimento)
-
Titolo del possesso dell'alloggio (proprietà, comodato, locazione o altro). Copia del contratto registrato, o dichiarazione di assenso del proprietario.
- Per cittadini stranieri extra UE: Validità in corso del permesso di soggiorno o documentazione che provi il rinnovo in corso (ricevuta postale della presentazione Kit di rinnovo +fotocopia del permesso scaduto).
-
Per i cittadini UE: Certificato di regolare soggiorno/soggiorno permanente o dimostrazione dei requisiti Dlgs 30/2007
CONTATTI
Ufficio Anagrafe - Via Madonna della Croce 189
tel. 080/3165720.22.25.26.27.28
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ORARI DI APERTURA UFFICI
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì |
08.15-11.00 | 08.15-11.00 | 08.15-11.00 | 08.15-11.00 | 08.15-11.00 |
/ | / | / | 16.00-18.00 | / |
Celebrazione matrimonio civile presso il Municipio o gli Uffici Separati di Stato Civile
La celebrazione dei matrimoni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile o da persone dallo stesso delegate ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396, "Regolamento dell'Ordinamento dello Stato Civile", che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
LUOGO DI CELEBRAZIONE
I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente:
- nella casa comunale e precisamente nella sala antistante quella del Consiglio Comunale;
- nell’ufficio Matrimoni presso il Servizio Stato Civile;
- in luoghi idonei nella disponibilità comunale, che per queste occasioni assumono la denominazione di “casa comunale”, quali quelli individuati con apposito atto della Giunta Comunale la quale provvederà altresì a disciplinarne le modalità di disponibilità senza oneri per l’Ente.
La celebrazione fuori dalla casa comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile.
ORARIO DELLE CELEBRAZIONI
I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, nei seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00, il giovedì dalle 16:30 alle 18:00; il sabato mattina dalle 10:00 alle 12:00; il sabato pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 18:00, la domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
I matrimoni non vengono inoltre celebrati nei seguenti giorni:- 1 e 6 gennaio - il sabato precedente la Pasqua – la domenica di Pasqua ed il giorno successivo (Lunedì dell’Angelo) – il 25 aprile – il 1°maggio – il 5 maggio- il 2 giugno - il 15 agosto - L'1 e 2 novembre – l’8 dicembre; la vigilia di Natale, il 25, il 26 ed il 31 Dicembre – le domeniche in cui le suddette festività ricadono in giorni immediatamente precedenti o successive alle stesse.
La celebrazione dei matrimoni è, inoltre, sospesa il venerdì e il sabato antecedente le Consultazioni elettorali e nei giorni in cui si svolgono le Consultazioni elettorali.
La celebrazione del matrimonio è comunque subordinata alla disponibilità del Sindaco o del suo delegato alla celebrazione.
INFO
Serizio Stato Civile - Ufficio Matrimoni
tel. 0803165701/14 - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
ORARI DI APERTURA UFFICI
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVED' | VENERDì |
08.15-11.00 | 08.15-11.00 | 08.15-11.00 | 08.15-11.00 | 08.15-11.00 |
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Come richiedere le pubblicazioni per matrimonio civile
Per poter contrarre MATRIMONIO CIVILE è necessario preliminarmente fare richiesta di pubblicazioni.
Le pubblicazioni di matrimonio vanno eseguite per legge nei comuni di residenza dei futuri sposi.
Nel caso in cui i futuri sposi risiedono rispettivamente in comuni differenti è facoltà degli stessi individuare a quale di questi inoltrare la richiesta. In tal caso il comune “procedente” che riceve la richiesta provvederà ad istruire tutta la pratica e procederà, a sua volta, a richiedere le pubblicazioni anche all’altro comune di residenza.
La pubblicazione di matrimonio è una forma di pubblicità-notizia che ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate.
Questo perché chi ne abbia interesse (possono essere solo i terzi legittimati) e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possano impedire il matrimonio, possa opporsi alla celebrazione. Pertanto le pubblicazioni non comportano alcun mutamento dello status civile di “celibe/nubile”-“libero/libera di stato” e sono cosa distinta e separata dal matrimonio civile propriamente detto.
L'atto di pubblicazione resterà affisso all'Albo delle Pubblicazioni matrimoniali del Comune per un periodo di otto giorni consecutivi.
Il matrimonio può essere celebrato a partire dal quarto giorno dall'avvenuta pubblicazione e entro 180 giorni, pena la decadenza della pubblicazione.
Se i nubendi non sono residenti ad Altamura ma desiderano sposarsi ad Altamura devono, prima di fissare la data del giorno prescelto per il rito civile con la sala ricevimenti, chiedere la disponibilità di tale data all’ufficio matrimoni e successivamente procedere con le pubblicazioni presso il loro Comune di residenza.
Se invece i nubendi, pur avendo eseguito le pubblicazioni nel comune di Altamura, intendono sposarsi civilmente in altro comune, è consigliabile interfacciarsi con detto comune prima ancora di procedere con le pubblicazioni.
COME SI FA?
I nubendi devono recarsi in Comune presso l'Ufficio Matrimoni di Via Madonna della Croce 189, o contattare l'ufficio al fine di fissare una data in cui saranno richieste le pubblicazioni, previa compilazione del modulo “Istanza per pubblicazioni di matrimonio” scaricabile dal sito.
In detta occasione saranno informati circa la documentazione necessaria per procedere alla richiesta di pubblicazione.
Il giorno e l’ora prestabiliti per le pubblicazioni i nubendi si presenteranno personalmente c/o l’ufficio matrimoni. Oltre ad essi è ammessa la presenza dei soli genitori.
Le pubblicazioni saranno affisse immediatamente all'albo pretorio online.
COSA OCCORRE?
- 1 marca da bollo da 16 euro (2 marche se uno degli sposi è residente in altro Comune)
- Almeno uno dei 2 nubendi deve essere residente ad Altamura
- Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
- Nulla osta del Consolato Straniero in Italia debitamente legalizzato (in caso di cittadini stranieri)
QUANTO COSTA?
La presentazione della domanda è gratuita ad eccezione del costo della marca da bollo.
CERTIFICATO CONTESTUALE
Guida per scaricare il certificato contestuale
DOVE?
Ufficio Matrimoni - Via Madonna della Croce 189
tel. 080.3165701/37 - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
ORARI DI APERTURA UFFICI
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì |
08.15-11.00 | 08.15-11.00 | 08.15-11.00 | 08.15-11.00 | 08.15-11.00 |
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Elettorale
L'ufficio elettorale provvede alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali del Comune di Altamura; elabora le statistiche del corpo elettorale previste per legge.
Rilascia ai cittadini elettori le tessere elettorali necessarie per l'esercizio del diritto di voto.
Rilascia ai richiedenti la certificazione inerente l’iscrizione nelle liste elettorali e il godimento del diritto elettorale.
Assicura l'aggiornamento degli Albi dei Presidenti e degli Scrutatori di seggio elettorale.
Organizza i procedimenti elettorali in occasione delle elezioni europee, politiche, regionali, comunali, e dei referendum; raccoglie ed elabora i risultati i elettorali.
Rilascia ai richiedenti le autorizzazioni inerenti la propaganda elettorale.
Riceve in deposito dai partiti, le liste dei candidati per la sottoscrizione delle candidature.
Provvede all'aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.
DOVE
Ufficio Elettorale - Via Madonna della Croce 189
Tel. 0803165730.32 - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Come richiedere le pubblicazioni per matrimonio religioso
Per poter contrarre MATRIMONIO RELIGIOSO è necessario recarsi nella parrocchia di appartenenza di uno dei nubendi e richiedere le pubblicazioni al Parroco o al Ministro del Culto (in caso di rito acattolico).
Il matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.
Il matrimonio dei culti acattolici è sottoposto alla disciplina del Codice civile per quanto attiene alle formalità preliminari e alle condizioni sostanziali per la sua validità, mentre la celebrazione di esso è regolata da apposite intese.
Oltre alle pubblicazioni religiose i nubendi devono necessariamente richiedere anche quelle civili che vanno eseguite per legge nei comuni di residenza dei futuri sposi.
Nel caso in cui i futuri sposi risiedono rispettivamente in comuni differenti è facoltà degli stessi individuare a quale di questi inoltrare la richiesta. In tal caso il comune “procedente” che riceve la richiesta provvederà ad istruire tutta la pratica e provvederà, a sua volta, a richiedere le pubblicazioni anche all’altro comune di residenza.
A tal fine devono presentarsi c/o l’ufficio matrimoni già muniti di “richiesta di pubblicazioni”. Questo documento viene rilasciato dal parroco che istruisce la pratica religiosa e pertanto i nubendi devono procurarselo dal medesimo. Congiuntamente devono presentare anche il modulo “istanza per pubblicazioni di matrimonio” compilato e sottoscritto, scaricabile on-line sul sito del comune, avente la funzione di richiedere l’avvio del procedimento.
La pubblicazione di matrimonio è una forma di pubblicità-notizia che ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate.
Questo perché chi ne abbia interesse (possono essere solo i terzi legittimati) e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possano impedire il matrimonio, possa opporsi alla celebrazione. Pertanto le pubblicazioni non comportano alcun mutamento dello status civile di “celibe/nubile”-“libero/libera di stato” e sono cosa distinta e separata dal matrimonio civile (ma anche concordatario) propriamente detto.
L'atto di pubblicazione resterà affisso all'Albo delle Pubblicazioni matrimoniali del Comune per un periodo di otto giorni consecutivi e nei 3 giorni successivi i terzi legittimati possono fare opposizione
Il matrimonio può essere celebrato a partire dal quarto giorno dall'avvenuta pubblicazione e entro 180 giorni, pena la decadenza della pubblicazione.
A decorrere dal quarto giorno successivo a quello di scadenza delle pubblicazioni (8 giorni + 4 giorni), uno dei nubendi o qualcuno di loro fiducia, dovrà recarsi c/o l’ufficio matrimoni per il ritiro del “certificato di eseguita pubblicazione” da presentare sempre alla chiesa del parroco che ha richiesto le pubblicazioni. Detto certificato è indispensabile per poter procedere con il matrimonio concordatario (ovvero il matrimonio cattolico che produce effetti anche dal punto di vista civilistico).
Per quanto riguarda i matrimoni acattolici l'ufficiale di Stato Civile rilascia il nulla osta alla celebrazione da consegnare al ministro di culto.
COME SI FA?
I nubendi, dopo aver ritirato dal parroco la “richiesta di pubblicazioni” e previa compilazione del modulo “istanza per pubblicazioni di matrimonio” scaricabile dal sito, devono recarsi in Comune presso l'Ufficio Matrimoni di Via Madonna della Croce 189 al fine di fissare una data in cui saranno richieste le pubblicazioni.
I nubendi si presenteranno personalmente c/o l’ufficio matrimoni nell giorno e nell’ora prestabiliti per le pubblicazioni. Oltre ad essi è ammessa la presenza dei soli genitori.
Le pubblicazioni saranno affisse immediatamente all'albo pretorio online.
COSA OCCORRE?
- La “richiesta di pubblicazione” rilasciata dal parroco e “istanza per pubblicazioni di matrimonio” scaricabile dal sito;
- 1 marca da bollo da 16 euro (2 marche se uno degli sposi è residente in altro Comune) da consegnare solo ed esclusivamente il giorno fissato per le pubblicazioni e non prima;
- Almeno uno dei 2 nubendi deve essere residente ad Altamura;
- Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità;
- Nulla osta del Consolato Straniero in Italia debitamente legalizzato (in caso di cittadini stranieri).
QUANTO COSTA?
- La presentazione della domanda è gratuita ad eccezione del costo della/e marca/he da bollo.
CERTIFICATO CONTESTUALE
Guida per scaricare il certificato contestuale
DOVE?
Ufficio Matrimoni - Via Madonna della Croce 189
tel. 080.3165701/37 - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
ORARI DI APERTURA UFFICI
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì |
08.15-11.00 | 08.15-11.00 | 08.15-11.00 | 08.15-11.00 | 08.15-11.00 |
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Convivenze di fatto
La convivenza di fatto riguarda due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
Diritti dei conviventi:
- gli stessi spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
- in caso di malattia o ricovero diritto reciproco di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per i coniugi dalle strutture ospedaliere, pubbliche o private;
- possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di morte per la donazione di organi, e per le modalità funerarie;
- in caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili;
- diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto;
- rilevanza della convivenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare che diano rilievo all’appartenenza ad un nucleo familiare.
- estensione al convivente della disciplina relativa all’impresa familiare;
- diritto ad essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno in caso di interdizione o inabilitazione ai sensi delle norme vigenti;
- possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali;
- in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice potrà accertare il diritto agli alimenti per il convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.
Per meglio definire (e rafforzare) i termini della “convivenza di fatto” i due contraenti possono regolarizzare anche gli aspetti patrimoniali con specifico “contratto di convivenza” depositato presso notaio/avvocato.
Il “contratto di convivenza” si risolve per
- a) accordo tra le due parti;
- b) recesso unilaterale;
- c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- d) morte di uno dei contraenti.
COME SI FA?
La convivenza di fatto può essere costituita in due maniere:
Dichiarazione presso l'Ufficiale d'Anagrafe
Gli interessati devono presentare allo Sportello un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo allegato in fondo alla pagina) unitamente alle copie dei documenti di identità.
E' possibile anche inviare il modulo compilato e sottoscritto e la copia dei documenti d'identità tramite:
- e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- fax: 0803141755
Contratto di convivenza
I “conviventi di fatto” possano disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in Comune con la sottoscrizione di un “contratto di convivenza”. Il “contratto di convivenza” in questione deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestino la conformità alla legge (comma 51). Ai fini dell’opponibilità a terzi, il professionista che abbia ricevuto il “contratto di convivenza” medesimo in forma pubblica (ovvero che ne abbia autenticato la sottoscrizione) deve trasmetterne copia al Comune di residenza entro i successivi 10 giorni per l’iscrizione in anagrafe (comma 52).
COSA OCCORRE?
- Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
- Residenza nel Comune di Altamura nella stessa abitazione
- I conviventi non devono avere fra loro rapporti di parentela, affinità, adozione; o di matrimonio e unione civile fra di loro o con altri
DOVE?
Ufficio Anagrafe - Via Madonna della Croce 189
tel. 080/3165720.25.26.27.28 - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
ORARI DI APERTURA UFFICI
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì |
08.15-11.00 | 08.15-11.00 | 08.15-11.00 | 08.15-11.00 | 08.15-11.00 |
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Unioni civili
Un’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L’atto è registrato nell’archivio dello stato civile. Le parti possono stabilire, dichiarandolo all’ufficiale dello Stato Civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio.
DIRITTI E DOVERI
Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri. In particolare da essa discendono:
- l’obbligo di assistenza morale e materiale;
- l’obbligo di coabitazione;
- l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
- l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza.
Regime patrimoniale
Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, è la comunione dei beni. Alle convenzioni patrimoniali si applicano le norme del codice civile.
Diritto successorio
Riguardo alla successione, alle unioni civili si applica parte della disciplina contenuta nel libro secondo del codice civile.
Impedimento o nullità
L’unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall’interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte dell’unione civile. È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.
Scioglimento dell’unione
L’unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all’ufficiale dello Stato Civile e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separazione.
COME SI FA?
Il procedimento prende l’avvio con la richiesta congiunta da parte di due persone maggiorenni dello stesso sesso da farsi presso qualunque Ufficio di stato civile; quindi, non soltanto presso quello del Comune di residenza di entrambe le parti o di una di esse.
La richiesta, compilata direttamente allo Sportello, deve contenere: il nome e il cognome; la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza; la insussistenza delle cause ostative alla costituzione dell’unione civile di cui all’art.1, comma 4, della legge n.76/2016.
Una volta ricevuta la richiesta, l'Ufficiale di Stato Civile effettua una preliminare indagine sui presupposti della maggiore età e della identità di sesso (ad esempio acquisendo copia delle carte di identità, anche ai fini della identificazione) e, subito dopo, predispone il processo verbale della richiesta, sottoscrivendolo insieme alle parti, dando conto nel verbale stesso dell’invito a comparire di fronte all’Ufficiale dello stato civile in una data indicata dalle parti, data successiva ai quindici giorni dalla presentazione della richiesta, per rendere la dichiarazione di costituzione dell’unione.
Nell’arco di tempo intercorrente tra la data della richiesta e quella fissata per la costituzione dell’unione civile, l’Ufficiale dello stato civile effettua la verifica sull’esattezza delle dichiarazioni rese e acquisisce di ufficio eventuali documenti idonei ad escludere la presenza di cause ostative indicate dall’art.1, comma 4, della legge n.76/16; in pratica, la copia integrale dell’atto di nascita (dove sono riportate le varie annotazioni), il certificato di residenza, ecc., così come avviene normalmente per le pubblicazioni di matrimonio.
Nel giorno indicato nell’invito, davanti all’ufficiale dello stato civile del Comune ove è stata presentata la richiesta, le parti esprimono personalmente e congiuntamente, alla presenza dei testimoni, la volontà di costituire un’unione civile, scegliendo, eventualmente, il regime di separazione dei beni.
COSA OCCORRE?
- Richiesta scritta in carta semplice o su apposito modello disponibile presso l'Ufficio sottoscritta da entrambe le parti
- Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DOVE?
Ufficio Matrimoni - Via Madonna della Croce 189
tel. 080.3165701/14/39 - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
ORARI DI APERTURA UFFICI
LUNEDì | MARTED' | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì |
08.15-11.00 | 08.15-11.00 | 08.15-11.00 | 08.15-11.00 | 08.15-11.00 |
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Leva
Il servizio Leva si occupa della formazione ed aggiornamento della lista di leva, della tenuta dei ruoli matricolari.
Provvede alla registrazione, vidimazione, e consegna dei congedi, alle comunicazioni al D.M. di Bari relativamente alle variazioni anagrafiche ed ai decessi degli iscritti.
Aggiunge alla lista leva gli stranieri che acquistano la cittadinanza italiana.
SERVIZI OFFERTI:
L'ufficio rilascia i seguenti documenti:
- Certificato iscrizione lista leva
- Esito di leva (sostituibile con l’autocertificazione)
- Consegna congedo militare.
DOVE
Ufficio Leva - Via Madonna della Croce 189
Tel. 0803165709.10 - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Richiesta cittadinanza italiana
Con la cittadinanza italiana si acquisisce lo status di cittadino italiano, con i conseguenti diritti e i doveri che discendono.
Gli atti di cittadinanza sono di competenza dell'Ufficiale dello Stato Civile presso l'Ufficio cittadinanza , mentre la certificazione relativa al possesso della cittadinanza italiana viene rilasciata dall' Ufficio Anagrafico competente.
La cittadinanza può essere concessa nei seguenti casi indicati sommariamente:
- discendenza di sangue (jure sanguinis) presentando istanza all'Ufficio Cittadinanza del Comune di residenza;
- matrimonio con un cittadino italiano, trascorsi due anni dall'evento, purchè residenti in Italia (la cittadinanza non è concessa in caso di separazione o divorzio) presentando domanda direttamente alla Prefettura. Nel caso di cittadino straniero residente all'estero la domanda, decorsi i tre anni dall'evento, deve essere presentata al Consolato d'Italia competente;
- continuativa residenza in Italia (es. residenza per 10 anni per cittadini extracomunitari e 4 anni per cittadini comunitari) presentando domanda direttamente alla Prefettura;
- Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni sino al compimento della a maggiore età, diviene cittadino italiano se dichiara di voler acquistare entro i 19 anni. La domanda dovrà essere presentata all'Ufficio Cittadinanza del Comune di residenza .La residenza è legale quando lo straniero è in possesso di regolare permesso di soggiorno ed è iscritto all'Anagrafe.
Autocertificazioni e Dichiarazioni Sostitutive di Atti Notori
Con il termine generico di autocertificazione si intende la facoltà del cittadino di dichiarare, sotto la propria responsabilità, una serie di stati, fatti e qualità che sono certificati o attestati da una pubblica amministrazione (dichiarazioni sostitutive di certificazione) o conosciute direttamente dal cittadino e riferite a se stesso o a terze persone (dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio).
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
COME SI FA?
La dichiarazione può avere come destinatario finale una Pubblica Amministrazione/Gestore Concessionario Pubblico Servizio, e può essere resa da persone maggiorenni non interdette.
Secondo quanto disposto dalle recenti modifiche apportate al Testo Unico sulla documentazione amministrativa, dal Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni
a) Per le dichiarazioni sostitutive dei certificati:
Scrivere su carta semplice e firmare sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario firmare davanti all'impiegato) oppure compilare modelli prestampati di dichiarazione messi a disposizione dagli Uffici pubblici.
b) Per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:
Dichiarare su carta semplice o modello prestampato fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato e sottoscriverli davanti al funzionario competente a ricevere la documentazione, oppure allegare alla dichiarazione sottoscritta la fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
COSA OCCORRE?
- Fotocopia di un documento di identità/riconoscimento valido (da allegare alla autocertificazione o dichiarazione)
Attribuzione codice fiscale ai neonati
Il codice fiscale costituisce lo strumento di identificazione delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche in tutti i rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche.
Il codice fiscale viene attribuito dal Comune ai neonati, al momento della prima iscrizione nei registri d’Anagrafe della popolazione residente, attraverso il sistema telematico di collegamento con l’Anagrafe tributaria.
Il Comune NON rilascia al momento dell’iscrizione all’Anagrafe del neonato un codice fiscale provvisorio cartaceo.
Dal 2006 il Codice Fiscale è diventato Tessera Sanitaria.
La prima tessera sanitaria rilasciata ai neonati viene emessa automaticamente con l’attribuzione del codice fiscale, viene spedita all’indirizzo di residenza del nuovo cittadino e ha validità di un anno.
Il Comune cura inoltre la gestione dei codici non allineati tra il Ministero delle Finanze e l'Anagrafe, invitando i cittadini a regolarizzare la propria posizione sulla base dei documenti acquisiti d'ufficio.
Regime Patrimoniale - Comunione o separazione dei beni dei coniugi
Al momento del matrimonio, i due coniugi devono scegliere il regime patrimoniale: comunione o separazione dei beni.
La comunione legale dei beni è il regime legale previsto dal codice nel caso in cui non vi sia stata una scelta diversa da parte dei coniugi (art. 159 c.c.). La comunione dei beni realizza una parità dei coniugi, consentendo loro una gestione ed una titolarità comune del patrimonio familiare.
La separazione dei beni si ha quando ciascuno dei coniugi è il solo proprietario dei beni acquistati durante il matrimonio. Egli ha quindi il diritto di goderli ed amministrarli, salvo naturalmente l'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro.
La scelta del regime patrimoniale è effettuata all'atto del matrimonio, con dichiarazione verbale all'Ufficiale dello Stato Civile o al Parroco celebrante il matrimonio.
Se la scelta è effettuata successivamente alla celebrazione del matrimonio, è necessario un atto stipulato davanti a un notaio (in tal caso occorre fornire al notaio un estratto dell'atto di matrimonio, ritirabile presso gli sportelli certificativi dello Stato civile).
INFO
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tel. 080.3165701/14 - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
ORARI DI APERTURA UFFICI
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì |
08.15-11.00 | 08.15-11.00 | 08.15-11.00 | 08.15-11.00 | 08.15-11.00 |
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Riconciliazione
I coniugi separati, che si siano riconciliati, possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza l’intervento del Giudice, tramite una dichiarazione resa all’Ufficiale di Stato Civile ove è stato celebrato il matrimonio, ovvero dove è stato trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione.
CHI PUO' FARE RICHIESTA
Esclusivamente gli interessati.
REQUISITI RICHIESTI
- Atto di matrimonio iscritto o trascritto per residenza degli sposi al momento del matrimonio
- Copia della sentenza od omologa di separazione
- Documento di identità
- Presenza di entrambi gli sposi
N.B. La dichiarazione di riconciliazione sarà ricevuta previo appuntamento
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Artt. 154, 157 c.c.
- Art. 63 comma 1 – lettera “g”, D.P.R. 396/2000
A dichiarazione avvenuta e trascrizione del relativo atto, sarà cura dell’ufficio l’annotazione sull’atto di matrimonio nonché l’aggiornamento anagrafico per la certificazione.
INFO
Ufficio Matrimoni - Via Madonna della Croce 189
tel. 080.3165701/14 - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
ORARI DI APERTURA UFFICI
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì |
08.15-11.00 | 08.15-11.00 | 08.15-11.00 | 08.15-11.00 | 08.15-11.00 |
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Richiesta rilascio passaporti e permessi di espatrio
Per tutte le informazioni concernenti il rilascio del passaporto si rimanda al sito della Polizia di Stato.
L'ufficio anagrafe assite i cittadini non in grado di prenotare in autonomia un appuntamenmto sul sito della Polizia di Stato.
Per info Ufficio Carte di Identità
tel 00803165718/19/30
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