Friday, 29 November 2019 13:33

Cittadinanza italiana per riconoscimento Iure Sanguinis

La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue e cioè genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascano.

La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza.

Una volta iscritto all'anagrafe, lo straniero inizierà il procedimento presentando i documenti necessari.

Se la persona risiede all'estero è l'Autorità consolare italiana competente per territorio e cioè quella della giurisdizione in cui abita la persona stessa (esempio: per l'Argentina, se la persona risiede a Buenos Aires la competenza sarà del Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires, non il Consolato Generale d'Italia in Cordoba o Rosario).

Condizioni per presentare la domanda

1. Residenza (dimora abituale) nel Comune di Altamura

L'ufficio dello Stato Civile può prendere in considerazione solo domande di riconoscimento della cittadinanza italiane di persone residenti nel Comune di Altamura.

L’iscrizione anagrafica presuppone che il richiedente abbia la dimora abituale nel Comune di Altamura. Per dimora abituale si intende una stabile permanenza nel territorio comunale unita alla volontà di rimanervi e rappresenta il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.

È evidente che il cittadino straniero che chieda l’iscrizione anagrafica al solo scopo di instaurare il procedimento di riconoscimento della cittadinanza, probabilmente non ha la dimora abituale nel Comune di Altamura e, pertanto, la domanda rischia di essere respinta.

Nota bene:

Le dichiarazioni di residenza non corrispondenti al vero comporteranno la denuncia all'autorità giudiziaria per false dichiarazioni. In particolare saranno oggetto di denuncia le richieste di iscrizione anagrafica di persone che non hanno la dimora abituale (nel senso sopra descritto) nel Comune di Altamura.

Per chiedere l'iscrizione anagrafica il cittadino dovrà presentare:

  1. Copia del passaporto (anche delle pagine dove sono apposti i visti di ingresso);
  2. Copia della dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura (in caso che l’ingresso in Italia non sia stato diretto dall’estero ma che ci sia stato uno scalo in un altro Stato dell’area Schengen; Il cittadino extracomunitario che rivendica la cittadinanza jure sanguinis per l'iscrizione anagrafica non necessita immediatamente del permesso di soggiorno, ma se l'iter di riconoscimento si protrae oltre i 3 mesi (cosa molto frequente) dovrà tempestivamente richiederlo per non essere ritenuto clandestino;
  3. Copia del Codice fiscale;
  4. Copia del titolo di occupazione dell’immobile (ad esempio: contratto di locazione) oppure indicazione dei suoi estremi nella dichiarazione di residenza;
  5. Fotocopie di TUTTA la documentazione che presenterà per il riconoscimento della cittadinanza. Nota bene: le fotocopie sono fatte a cura e a spese del richiedente.

Per maggiori informazioni sul cambio di residenza si prega di consultare l'apposita sezione su questo sito.

2. Informazioni generali sugli atti che debbono essere presentati.

  1. Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere debbono essere presentati in originale o copie autentiche. Non saranno accettati estratti, certificati o atti parziali.
  2. Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere debbono essere legalizzati dalle autorità consolari italiane all’estero, salvo che per effetto di convenzioni internazionali non sia sufficiente che siano muniti di «apostille» ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1962 oppure esenti da ogni forma di legalizzazione. Se dovuta, la mancanza di legalizzazione o di «apostille» comporta il rigetto dell’istanza.
  3. Le traduzioni devono essere integrali. In casi dubbi la bontà della traduzione sarà fatta valutare dalle autorità diplomatiche italiane. Le traduzioni parziali non saranno accettate.
  4.  La traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero originale dall'autorità diplomatica italiana competente, oppure da un traduttore in Italia che con giuramento innanzi alla Cancelleria del Tribunale (asseverazione) abbia reso la propria traduzione ufficiale. La traduzione ufficiale effettuata all’estero è soggetta a legalizzazione come per il documento straniero.
  5. I documenti presentati debbono dar conto della trasmissione della cittadinanza di generazione in generazione. In caso di difformità di nomi e cognomi questa trasmissione non può essere provata. Ad esempio se nell’atto di nascita di Mario Rossi, il padre è indicato come Giuseppe Rossi ma nell’atto di nascita del padre è invece Giuseppe Rosi, non sarà possibile stabilire la trasmissione della cittadinanza. In questi casi gli atti di stato civile dovranno essere debitamente corretti. Le variazioni del nome e cognome, come indicato dal Ministero dell'Interno, possono essere accettate solo se decise con provvedimento dell'autorità giudiziaria; al contrario qualora si tratti di un provvedimento avente carattere amministrativo, non potrà essere riconosciuto efficace in Italia.
  6. Le sentenze debbono essere prodotte in copia conforme, debitamente tradotte e legalizzate (salvo convenzioni diverse), e munite di certificazione di passaggio in giudicato (cioè di certificazione che la sentenza non può essere più impugnata).

3. Documenti obbligatori

  • estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque. Questo documento deve essere già allegato alla domanda e non sarà acquisito d’ufficio.
  • atto di morte dell'avo emigrato se nato prima del 1861
  • atti di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  • atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;
  • atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  • certificato di non naturalizzazione, cioè rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
  • certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della Legge 13 giugno 1912, n. 555 (questo documento viene acquisito d'ufficio e non deve essere prodotto);
  • in caso di nascita fuori dal matrimonio deve essere prodotto anche l’atto di riconoscimento della filiazione da parte del genitore che ha trasmesso la cittadinanza. Il riconoscimento deve essere stato fatto durante la minore età del figlio. Questo non è necessario se il genitore è intervenuto nella dichiarazione di nascita.
  • autocertificazione di residenza
  • Copia del passaporto straniero (anche delle pagine dove sono apposti i visti di ingresso nell’area Schengen) e, se dovuta, la dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura.

Procedura presso l’Ufficio Stato Civile

Una volta iscritto all’Anagrafe, il cittadino straniero potrà formulare istanza redatta su apposito modulo scaricabile da questa pagina, soggetta ad imposta di bollo (marca da bollo da euro 16,00). Dovranno essere allegati in originale o in copia conforme tutti i documenti sopra indicati (non sono ammesse copie conformi di copia conforme). I documenti rilasciati in Italia dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo.

L’istanza deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile.

Nell’istanza dovranno essere indicati in dettaglio tutti i documenti allegati e devono essere indicati tutti i luoghi di residenza dell'avo e dei suoi discendenti.

Successivamente l'Ufficio predispone una relazione per richiedere ai vari Consolati italiani competenti il rilascio di certificato attestante che né gli ascendenti in linea retta, né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato.

E' da escludere che la persona si possa servire di un suo legale rappresentante o di qualcuno in sua vece o che non sia presente sul territorio.

Termini

Il procedimento si concluderà entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, a condizione che il richiedente conservi la dimora abituale al momento della conclusione.

Eventuali richieste di accelerare la conclusione del procedimento non possono essere prese in considerazione.


Al momento della ricezione dell’istanza o nei giorni successivi, l’interessato riceverà comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990.

Il procedimento potrà essere sospeso nel caso in cui si renda necessario l’acquisizione di documenti detenuti da altra amministrazione o da terzi per un termine massimo di 30 giorni.

 Conclusione del procedimento

In caso che gli accertamenti siano positivi, il procedimento si conclude con un provvedimento del Sindaco con il quale si dà atto che il richiedente è cittadino italiano dalla nascita per discendenza da avo italiano, vengono trascritti gli atti di stato civile (nascita, matrimonio) relativi all'interessato e ad eventuali figli minorenni ed eseguite le annotazioni sull'atto di nascita e fatte tutte le comunicazioni ai vari uffici coinvolti e ai vari Consolati.

Attenzione! Nel caso in cui al momento della conclusione il richiedente non abbia più la dimora abituale (perché ad esempio si è trasferito altrove o non ha più la dimora abituale) la domanda sarà respinta per incompetenza

Restituzione dei documenti in caso di rigetto dell’istanza

Tutta la documentazione, prodotta e allegata con l’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, sarà trattenuta agli atti d’ufficio e non sarà restituita per nessun motivo, neppure in caso di rigetto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.

Sarà ovviamente possibile il rilascio di copia conformi previa istanza di accesso agli atti e pagamento dei diritti di segreteria, i diritti di ricerca e l’imposta di bollo.

DOVE?

Servizi Demografici - Ufficio Cittadinanze - Via Madonna della Croce 189

tel. 080/3165714 - pec: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NORMATIVA

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91 Nuove norme sulla cittadinanza 

Circolare n. K. 28.1 8 aprile 1991 Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano