Richiesta cittadinanza italiana (8)
Cittadinanza italiana per adozione
Procedimento che permette di acquistare la cittadinanza italiana a seguito di adozione da parte di cittadino italino, in riferimento ai casi stabiliti dalla Legge 91 del 1992.
Cittadinanza a seguito di adozione legittimante (art. 25):
Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, il pubblico ministero, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.
Il tribunale dei minorenni invia all'ufficiale di stato civile competente sentenza di adozione che viene trascritta nei registri di stato civile e annotata nell'atto di nascita.
La cittadinanza decorre dalla data della definitività del provvedimento di adozione (Art 26 c. 5 L 184/1983).
Cittadinanza italiana di minori in casi particolari (non legittimante Art. 44):
a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo e quindi impossibilità all'adozione legittimante.
La cittadinanza decorre dalla data della pronuncia del provvedimento di adozione.
Cittadinanza italiana per adozione internazionale in Paesi convenzionati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1993 (Art. 35 c.3):
L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti dell'adozione legittimante (per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome),l'adozione pertanto è efficace immediatamente nel nostro ordinamento dalla data della pronuncia del provvedimento straniero.
La cittadinanza decorre dalla data della pronuncia del provvedimento straniero.
Cittadinanza italiana per adozione internazionale in Paesi non convenzionati (Art. 35 c.4):
Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce al provvedimento dell'autorità straniera gli effetti di un affidamento preadottivo; il tribunale per i minorenni verifica che l'adozione pronunciata all'estero non sia in contrasto con i nostri principi fondamentali che regolano il diritto di famiglia e dei minori e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, il tribunale se ritiene che la permanenza del minore nella famiglia è conforme al suo interesse pronuncia l'adozione disponendone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore può essere sentito ove sia opportuno e ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.
La cittadinanza decorre dalla data di definitività del provvedimento.
Come si fa?
La procedura di acquisto della cittadinanza italiana è gestita dall'Ufficio di Stato Civile che riceve la relativa documentazione.
Cosa Occorre?
- Residenza nel Comune di Altamura
- Sentenza del Tribunale dei Minori (arriva la richiesta dalla cancelleria)
- Decreto del Tribunale dei Minori (arriva la richiesta dalla cancelleria) solo per Adozione internazionale Art.35 c.3
- Sentenza straniera tradotta e legalizzata (prodotta dai genitori) solo per Adozione internazionale Art.35 c.3
- Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità di un genitore adottivo
- Atto di nascita tradotto e legalizzato (prodotto dai genitori, sempre che l'atto non sia italiano)
- Titolo di soggiorno
- Passaporto o documento equipollente in corso di validità
Normativa
Legge n. 91, 5 febbraio 1992 - Nuove norme sulla cittadinanza
Riacquisto della cittadinanza italiana
Procedimento che permette di riacquistare la cittadinanza italiana dopo averla perduta, in riferimento ai casi stabiliti dalla Legge 91 del 1992.
Riacquisto dopo 1 anno di residenza - art.13 let.D
Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista automaticamente dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.
La cittadinanza decorre da un anno e un giorno successivi all'iscrizione in anagrafe.
Riacquisto con dichiarazione - art.13 let.C
Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica.
La cittadinanza decorre dal giorno successivo alla dichiarazione.
Riacquisto dopo abbandono dipendenze estere - art.13 let.E
Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.
REQUISITI SPECIFICI
- Certificazione o altra documentazione che provi l'abbandono della carica/servizio straniero
- Residenza in Italia da almeno 2 anni (e attuale ad Altamura)
Riacquisto per servizio militare o lavoro statale - art.13 let.A e B
Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare.
Riacquisto a norma dell’art. 17
La donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione resa all'autorità competente a norma dell'art. 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
REQUISITI SPECIFICI
- Aver perduto la cittadinanza a norma degli art. 10 e 11 L 555/12 o per non aver reso l'opzione prevista all'art. 5 L 123/83
COME SI FA?
La domanda si presenza sotto forma di istanza allo Sportello, di fronte all'Ufficiale di Stato Civile.
COSA OCCORRE?
- 1 marca da bollo da 16 euro (non necessaria per riacquisto dopo 1 anno di residenza)
- Titolo di soggiorno
- Documentazione anagrafica da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana
- Passaporto straniero e documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera ovvero alla status di apolidia da produrre dall'interessato
- Dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza italiana (non necessaria per riacquisto dopo 1 anno di residenza)
- Residenza nel Comune di Altamura
QUANTO COSTA?
Versamento del contributo di 200 euro di cui art.1, c.12 L. 15/07/2009 n. 94 su specifici modelli depositati presso gli uffici postali
DOVE?
Servizi Demografici - Ufficio Cittadinanze - Via Madonna della Croce 189
tel. 080/3165714 - pec: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
NORMATIVA
Perdita e riacquisto cittadinanza italiana
Perdita della Cittadinanza
I cittadini italiani possono rinunciare volontariamente alla cittadinanza italiana purché si trasferiscano, o abbiano trasferito, la propria residenza all'estero e siano titolari di un'altra o di altre cittadinanze (L. 91/1992, art. 11). La facoltà di rinuncia alla cittadinanza italiana in questo caso può essere esercitata soltanto dai cittadini maggiorenni.
Coloro che hanno ottenuto la cittadinanza italiana durante la minore età, in quanto figli conviventi con il genitore che ha acquistato o riacquistato la cittadinanza, hanno la facoltà di rinunciare ad essa (senza limiti di tempo), una volta divenuti maggiorenni, sempre che siano in possesso di un'altra cittadinanza (art. 14).
Può inoltre rinunciare alla cittadinanza italiana il soggetto maggiorenne in possesso di un'altra cittadinanza - anche se risiede in Italia - a seguito di revoca dell'adozione per fatti imputabili all'adottante. La rinuncia deve essere resa entro un anno dalla revoca (art. 3, co. 4).
La revoca dell'adozione per colpa dell'adottato ha come conseguenza la perdita automatica della cittadinanza acquistata da quest'ultimo in virtù dell'adozione, purché egli abbia un'altra cittadinanza o la riacquisti (art. 3, co. 3).
L'art. 12 della L. 91/1992 prevede due ulteriori ipotesi di perdita automatica della cittadinanza italiana:
- la mancata ottemperanza all'intimazione del Governo italiano di lasciare un impiego pubblico o una carica pubblica che il cittadino abbia accettato da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, o la mancata ottemperanza all'invito di abbandonare il servizio militare che il cittadino presti per uno Stato estero (art. 12, co. 1);
- l'assunzione di una carica pubblica o la prestazione del servizio militare per uno Stato estero, o l'acquisto volontario della cittadinanza dello Stato considerato, quando tali circostanze si verifichino durante lo stato di guerra con esso (art. 12, co. 2).
Riacquisto della cittadinanza
La legge disciplina le modalità per il riacquisto della cittadinanza a favore di coloro che l'hanno perduta e a prescindere dai motivi della perdita.
Il riacquisto avviene con condizioni di particolare favore rispetto a quelle stabilite dall'art. 9 della L. 91/1992 per l'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione e, per alcuni aspetti, analoghe a quelle dettate dall'art. 4, co. 1, della L. 91/1992, le quali consentono allo straniero di origine italiana l'acquisto della cittadinanza per beneficio di legge.
Il riacquisto è subordinato, in via generale, alla sussistenza di un legame con l'Italia, che può concretizzarsi in un rapporto di servizio (civile o militare) con lo Stato o nello stabilire la residenza nel Paese.
Può riacquistare la cittadinanza italiana:
- chi presta effettivamente servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler riacquistare la cittadinanza italiana (art. 13, co. 1, lett. a));
- chi, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di voler riacquistare la cittadinanza italiana (art. 13, co. 1, lett. b));
- chi dichiara di voler riacquistare la cittadinanza italiana ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza in Italia (art. 13, co. 1, lett. c));
- lo straniero (che sia stato cittadino italiano) il quale, dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza in Italia, non fa espressa rinuncia, nello stesso termine, al riacquisto della cittadinanza italiana. Soltanto in questo caso il riacquisto avviene automaticamente: la legge prevede comunque la possibilità di rinuncia da parte dell'interessato per tutelarne la volontà (art. 13, co. 1, lett. d));
- chi, avendo perduta la cittadinanza italiana per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, a condizione che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione (art. 13, co. 1, lett. e)).
La legge permette il riacquisto della cittadinanza, su loro dichiarazione in tal senso, alle donne italiane che l'hanno perduta al momento del matrimonio con uno straniero, avvenuto prima del 1° gennaio 1948, o in conseguenza del cambiamento di cittadinanza del marito (art. 17, co. 2).
Requisiti
Essere già stato cittadino italiano e risiedere attualmente in un Comune italiano.
Normativa
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1993, n. 572
Decreto del Presidente della Repubblica numero 396 del 3/11/2000, ''Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile a norma dell'articolo, 2 comma 12, legge 127 del 15/5/1997''
Giuramento a seguito della concessione della cittadinanza italiana
Il Giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana viene fatto davanti al Sindaco o da suo delegato in qualità di Ufficiale di Stato Civile di solito assessore o consigliere comunale con la fascia tricolore. La sala dove avviene il giuramento è aperta al pubblico e può assistervi chiunque.
Una volta terminata favorevolmente l’istruttoria della domanda di cittadinanza, l’autorità italiana competente emana il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana che deve essere notificato all’interessato entro 90 giorni dalla ricezione dello stesso da parte della Prefettura.
Una volta che l’interessato ha il decreto di concessione con sé, deve presentarsi al Comune di residenza per poter fare il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana. La formula da pronunciare è: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato".
Si rammenta che se l’interessato non presta il giuramento entro 6 mesi dalla data di notifica, il decreto di concessione della cittadinanza non ha nessun effetto. Ciò vuol dire che decorso quel periodo, il decreto non avrà più validità e l’interessato dovrà ripresentare la domanda per la cittadinanza, producendo nuovamente tutta la documentazione, anche quella proveniente dall’estero.
Il giuramento non è altro che il momento in cui il cittadino si impegna, mediante la lettura dello stesso, a rispettare tutti i doveri e diventa portatore dei diritti concessi ai cittadini italiani. Tutti i cittadini italiani sono uguali dinanzi alla legge, indipendentemente dal fatto che siano cittadini italiani dalla nascita oppure naturalizzati.
Per richiedere di rendere giuramento davanti al Sindaco occorre prenotare un appuntamento all'Ufficio di Stato Civile. Il giorno dell'appuntamento viene fatta la verifica della documentazione e viene fissata la data per prestare giuramento.
Documentazione da consegnare il giorno di richiesta dell'appuntamento
- Decreto in originale
- Ricevuta di notifica della Prefettura
- Passaporto o carta d'identità
- Permesso di soggiorno
- Atto di nascita tradotto e legalizzato
A seguito del giuramento anche i figli minori conviventi con il genitore che ha giurato diventano italiani, previa attestazione del Sindaco. L'Ufficio di Stato Civile procede a verificare la condizione di convivenza. Alla maggiore età i figli potranno rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altre cittadinanze.
La cittadinanza italiana decorre dal giorno successivo al giuramento.
Il cittadino dovrà inoltre richiedere la trascrizione del proprio atto di nascita (prodotto in originale, tradotto e legalizzato) e dei propri figli minori con indicata la paternità e maternità (solo per i nati all'estero).
Successivamente il cittadino italiano potrà richiedere l'emissione di una nuova carta d'identità al comune o richiedere il rilascio del passaporto italiano alla Questura.
Normativa
- Legge n. 91/1992 - Nuove norme sulla cittadinanza
Cittadinanza italiana per riconoscimento Iure Sanguinis
La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue e cioè genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascano.
La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza.
Una volta iscritto all'anagrafe, lo straniero inizierà il procedimento presentando i documenti necessari.
Se la persona risiede all'estero è l'Autorità consolare italiana competente per territorio e cioè quella della giurisdizione in cui abita la persona stessa (esempio: per l'Argentina, se la persona risiede a Buenos Aires la competenza sarà del Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires, non il Consolato Generale d'Italia in Cordoba o Rosario).
Condizioni per presentare la domanda
1. Residenza (dimora abituale) nel Comune di Altamura
L'ufficio dello Stato Civile può prendere in considerazione solo domande di riconoscimento della cittadinanza italiane di persone residenti nel Comune di Altamura.
L’iscrizione anagrafica presuppone che il richiedente abbia la dimora abituale nel Comune di Altamura. Per dimora abituale si intende una stabile permanenza nel territorio comunale unita alla volontà di rimanervi e rappresenta il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.
È evidente che il cittadino straniero che chieda l’iscrizione anagrafica al solo scopo di instaurare il procedimento di riconoscimento della cittadinanza, probabilmente non ha la dimora abituale nel Comune di Altamura e, pertanto, la domanda rischia di essere respinta.
Nota bene:
Le dichiarazioni di residenza non corrispondenti al vero comporteranno la denuncia all'autorità giudiziaria per false dichiarazioni. In particolare saranno oggetto di denuncia le richieste di iscrizione anagrafica di persone che non hanno la dimora abituale (nel senso sopra descritto) nel Comune di Altamura.
Per chiedere l'iscrizione anagrafica il cittadino dovrà presentare:
- Copia del passaporto (anche delle pagine dove sono apposti i visti di ingresso);
- Copia della dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura (in caso che l’ingresso in Italia non sia stato diretto dall’estero ma che ci sia stato uno scalo in un altro Stato dell’area Schengen; Il cittadino extracomunitario che rivendica la cittadinanza jure sanguinis per l'iscrizione anagrafica non necessita immediatamente del permesso di soggiorno, ma se l'iter di riconoscimento si protrae oltre i 3 mesi (cosa molto frequente) dovrà tempestivamente richiederlo per non essere ritenuto clandestino;
- Copia del Codice fiscale;
- Copia del titolo di occupazione dell’immobile (ad esempio: contratto di locazione) oppure indicazione dei suoi estremi nella dichiarazione di residenza;
- Fotocopie di TUTTA la documentazione che presenterà per il riconoscimento della cittadinanza. Nota bene: le fotocopie sono fatte a cura e a spese del richiedente.
Per maggiori informazioni sul cambio di residenza si prega di consultare l'apposita sezione su questo sito.
2. Informazioni generali sugli atti che debbono essere presentati.
- Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere debbono essere presentati in originale o copie autentiche. Non saranno accettati estratti, certificati o atti parziali.
- Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere debbono essere legalizzati dalle autorità consolari italiane all’estero, salvo che per effetto di convenzioni internazionali non sia sufficiente che siano muniti di «apostille» ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1962 oppure esenti da ogni forma di legalizzazione. Se dovuta, la mancanza di legalizzazione o di «apostille» comporta il rigetto dell’istanza.
- Le traduzioni devono essere integrali. In casi dubbi la bontà della traduzione sarà fatta valutare dalle autorità diplomatiche italiane. Le traduzioni parziali non saranno accettate.
- La traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero originale dall'autorità diplomatica italiana competente, oppure da un traduttore in Italia che con giuramento innanzi alla Cancelleria del Tribunale (asseverazione) abbia reso la propria traduzione ufficiale. La traduzione ufficiale effettuata all’estero è soggetta a legalizzazione come per il documento straniero.
- I documenti presentati debbono dar conto della trasmissione della cittadinanza di generazione in generazione. In caso di difformità di nomi e cognomi questa trasmissione non può essere provata. Ad esempio se nell’atto di nascita di Mario Rossi, il padre è indicato come Giuseppe Rossi ma nell’atto di nascita del padre è invece Giuseppe Rosi, non sarà possibile stabilire la trasmissione della cittadinanza. In questi casi gli atti di stato civile dovranno essere debitamente corretti. Le variazioni del nome e cognome, come indicato dal Ministero dell'Interno, possono essere accettate solo se decise con provvedimento dell'autorità giudiziaria; al contrario qualora si tratti di un provvedimento avente carattere amministrativo, non potrà essere riconosciuto efficace in Italia.
- Le sentenze debbono essere prodotte in copia conforme, debitamente tradotte e legalizzate (salvo convenzioni diverse), e munite di certificazione di passaggio in giudicato (cioè di certificazione che la sentenza non può essere più impugnata).
3. Documenti obbligatori
- estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque. Questo documento deve essere già allegato alla domanda e non sarà acquisito d’ufficio.
- atto di morte dell'avo emigrato se nato prima del 1861
- atti di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;
- atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- certificato di non naturalizzazione, cioè rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
- certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della Legge 13 giugno 1912, n. 555 (questo documento viene acquisito d'ufficio e non deve essere prodotto);
- in caso di nascita fuori dal matrimonio deve essere prodotto anche l’atto di riconoscimento della filiazione da parte del genitore che ha trasmesso la cittadinanza. Il riconoscimento deve essere stato fatto durante la minore età del figlio. Questo non è necessario se il genitore è intervenuto nella dichiarazione di nascita.
- autocertificazione di residenza
- Copia del passaporto straniero (anche delle pagine dove sono apposti i visti di ingresso nell’area Schengen) e, se dovuta, la dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura.
Procedura presso l’Ufficio Stato Civile
Una volta iscritto all’Anagrafe, il cittadino straniero potrà formulare istanza redatta su apposito modulo scaricabile da questa pagina, soggetta ad imposta di bollo (marca da bollo da euro 16,00). Dovranno essere allegati in originale o in copia conforme tutti i documenti sopra indicati (non sono ammesse copie conformi di copia conforme). I documenti rilasciati in Italia dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo.
L’istanza deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile.
Nell’istanza dovranno essere indicati in dettaglio tutti i documenti allegati e devono essere indicati tutti i luoghi di residenza dell'avo e dei suoi discendenti.
Successivamente l'Ufficio predispone una relazione per richiedere ai vari Consolati italiani competenti il rilascio di certificato attestante che né gli ascendenti in linea retta, né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato.
E' da escludere che la persona si possa servire di un suo legale rappresentante o di qualcuno in sua vece o che non sia presente sul territorio.
Termini
Il procedimento si concluderà entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, a condizione che il richiedente conservi la dimora abituale al momento della conclusione.
Eventuali richieste di accelerare la conclusione del procedimento non possono essere prese in considerazione.
Al momento della ricezione dell’istanza o nei giorni successivi, l’interessato riceverà comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990.
Il procedimento potrà essere sospeso nel caso in cui si renda necessario l’acquisizione di documenti detenuti da altra amministrazione o da terzi per un termine massimo di 30 giorni.
Conclusione del procedimento
In caso che gli accertamenti siano positivi, il procedimento si conclude con un provvedimento del Sindaco con il quale si dà atto che il richiedente è cittadino italiano dalla nascita per discendenza da avo italiano, vengono trascritti gli atti di stato civile (nascita, matrimonio) relativi all'interessato e ad eventuali figli minorenni ed eseguite le annotazioni sull'atto di nascita e fatte tutte le comunicazioni ai vari uffici coinvolti e ai vari Consolati.
Attenzione! Nel caso in cui al momento della conclusione il richiedente non abbia più la dimora abituale (perché ad esempio si è trasferito altrove o non ha più la dimora abituale) la domanda sarà respinta per incompetenza
Restituzione dei documenti in caso di rigetto dell’istanza
Tutta la documentazione, prodotta e allegata con l’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, sarà trattenuta agli atti d’ufficio e non sarà restituita per nessun motivo, neppure in caso di rigetto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Sarà ovviamente possibile il rilascio di copia conformi previa istanza di accesso agli atti e pagamento dei diritti di segreteria, i diritti di ricerca e l’imposta di bollo.
DOVE?
Servizi Demografici - Ufficio Cittadinanze - Via Madonna della Croce 189
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NORMATIVA
Cittadinanza italiana per naturalizzazione
Procedimento che permette di acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione in base a determinati requisiti, in riferimento ai casi stabiliti dall'Art.9 della Legge 91 del 1992.
Nato in Italia con ascendenti italiani
La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:
allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni.
REQUISITI SPECIFICI:
- Essere nato in Italia o avere uno dei genitori o degli ascendenti in linea retta di 2° grado che sia stato cittadino italiano per nascita
- Residenza legale da almeno 3 anni in un Comune della Repubblica
Maggiorenne adottato da italiano
La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione.
REQUISITI SPECIFICI:
- Essere cittadino straniero e adottado come maggiorenne da cittadino italiano (adozione non legittimante)
- Residenza legale in Italia da almeno 5 anni dopo l'adozione
Per servizio allo Stato
La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato.
REQUISITI SPECIFICI:
- Aver prestato servizio alle dipendenze dello Stato per almeno 5 anni con retribuzione a carico del bilancio dello Stato
Per residenza di cittadino UE/apolide/Extra UE
La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno al cittadino dell'unione europea, apolide o extra UE.
REQUISITI SPECIFICI:
- UE: residente legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica.
- apolide: residente legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica.
- extra UE residente legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
Per Servigi o meriti
La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
REQUISITI SPECIFICI:
- Aver reso all'Italia servigi oppure ricorrano interessi eccezzionali dello Stato
COME SI FA?
La domanda deve essere presentata alla Prefettura competente con tutta la documenazione richiesta.
COSA OCCORRE?
-
Istanza presentata al Prefetto della Provincia di residenza
-
Atto di nascita tradotto e legalizzato
-
Certificazione penale rilasciata dagli Stati stranieri di origine e di residenza
-
Certificato di stato di famiglia
(acquisibile d'ufficio) -
Passaporto o documento equipollente in corso di validità
-
Titolo di soggiorno
QUANTO COSTA?
Versamento del contributo di 200 euro di cui art.1, c.12 L. 15/07/2009 n. 94 su specifici modelli depositati presso gli uffici postali
DOVE?
Prefettura di Bari - Piazza Libertà 1
NORMATIVA
Cittadinanza italiana per filiazione
Procedimento che permette di acquistare la cittadinanza italiana a seguito di filiazione, in riferimento ai casi stabiliti dall'Art.2 della Legge 91 del 1992.
Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.
II figlio maggiorenne riconosciuto o dichiarato, conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.
COME SI FA?
L'acquisizione di cittadinanza di minorenne a seguito di riconoscimento di filiazione è automatica. L'istanza di riconoscimento di fiiazione deve essere presentata all'Ufficiale di Stato Civile, da parte del genitore italiano, durante la minore età del cittadino, allegando l'Atto di nascita tradotto e legalizzato.
Per la richiesta di cittadinanza di maggiorenni, la dichiarazione deve essere fatta entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale di eleggere la cittadinanza per filliazione, allegando:
- Atto di nascita (eventualmente acquisibile d'ufficio)
- Atto di nascita del genitore
- 1 marca da bollo da 16 euro
COSA OCCORRE?
-
Atto di riconoscimento o sentenza giudiziale di filiazione
-
Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
-
Titolo di soggiorno
QUANTO COSTA?
Per la richiesta di cittadinanza durante la minore età, non è previsto nessun costo.
Per i cittadini maggiorenni, è richiesto un versamento del contributo di 200 euro di cui art.1, c.12 L. 15/07/2009 n. 94 su specifici modelli depositati presso gli uffici postali
INFO
Ufficio Cittadinanze - Via Madonna della Croce 189
tel. 0803165714 - pec: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
NORMATIVA
Cittadinanza italiana per beneficio di legge
Procedimento che permette di acquistare la cittadinanza italiana come beneficio in base a determinati requisiti, in riferimento ai casi stabiliti dall'Art.4 della Legge 91 del 1992.
Per servizio militare o pubblico impiego (Art. 4 comm. 1 Lett. A e B)
Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana.
Per residenza da almeno 2 anni (Art. 4 comm. 1 Lett. C)
Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
Nato in Italia e residente fino a 18 anni (Art. 4 comm. 2)
Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.
COME SI FA?
REQUISITI SPECIFICI Art. 4 comm. 1 Lett. A e B
La domanda va presentata in Prefettura, con i seguenti requisiti:
- Padre, madre o uno degli ascendenti in linea retta di 2° grado che siano stati cittadini italiani per nascita
- Effettivo servizio militare di leva o servizio equiparato o Impiego alle dipendenze dello Stato in Italia o all'estero
- Dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana
- Atto di nascita tradotto e legalizzato
- Atto di nascita del padre, madre o di uno degli ascendenti in linea retta di 2° grado
REQUISITI SPECIFICI Art. 4 comm. 1 Lett. C
La domanda va presentata all'Ufficiale di Stato Civile, con i seguenti requisiti:
- Padre, madre o uno degli ascendenti in linea retta di 2° grado che siano stati cittadini italiani per nascita
- Residenza da almeno 2 anni al compimento della maggiore età
- Istanza di voler acquistare la cittadinanza italiana entro il compimento del 19° anno di età
- Mantenimento della residenza legale alla data della dichiarazione
- Atto di nascita (eventualmente acquisibile d'ufficio)
- Atto di nascita del padre, madre o di uno degli ascendenti in linea retta di 2° grado
REQUISITI SPECIFICI Art. 4 comm. 2
La domanda va presentata all'Ufficiale di Stato Civile, con i seguenti requisiti:
- Residenza legale (*) dalla nascita, senza interruzione, fino al 18° anno di età
- Istanza di voler acquistare la cittadinanza italiana entro il compimento del 19° anno d
- Atto di nascita (eventualmente acquisibile d'ufficio)
COSA OCCORRE?
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Passaporto o documento equipollente in corso di validità
-
Titolo di soggiorno
-
Residenza nel Comune di Altamura
- 1 marca da bollo da 16 euro
QUANTO COSTA?
Versamento del contributo di 200 euro di cui art.1, c.12 L. 15/07/2009 n. 94 su specifici modelli depositati presso gli uffici postali.
INFO
Ufficio Cittadinanze - Via Madonna della Croce 189
tel. 0803165714 - pec: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
NORMATIVA