Un’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L’atto è registrato nell’archivio dello stato civile. Le parti possono stabilire, dichiarandolo all’ufficiale dello Stato Civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio.
DIRITTI E DOVERI
Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri. In particolare da essa discendono:
l’obbligo di assistenza morale e materiale;
l’obbligo di coabitazione;
l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
l’obblig
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I coniugi separati, che si siano riconciliati, possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza l’intervento del Giudice, tramite una dichiarazione resa all’Ufficiale di Stato Civile ove è stato celebrato il matrimonio, ovvero dove è stato trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione.
CHI PUO' FARE RICHIESTA
Esclusivamente gli interessati.
REQUISITI RICHIESTI
Atto di matrimonio iscritto o trascritto per residenza degli sposi al momento del matrimonio
Copia della sentenza od omologa di separazione
Documento di identità
Presenza di entrambi gli sposi
N.B. La dichiarazione di riconciliazione sarà ricevuta previo appuntamento
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 154, 157 c.c.
Art. 63 comma 1 – lettera “g”, D.P.R. 396/2000
A dichiarazione avvenuta e trascrizion
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Al momento del matrimonio, i due coniugi devono scegliere il regime patrimoniale: comunione o separazione dei beni.La comunione legale dei beni è il regime legale previsto dal codice nel caso in cui non vi sia stata una scelta diversa da parte dei coniugi (art. 159 c.c.). La comunione dei beni realizza una parità dei coniugi, consentendo loro una gestione ed una titolarità comune del patrimonio familiare.
La separazione dei beni si ha quando ciascuno dei coniugi è il solo proprietario dei beni acquistati durante il matrimonio. Egli ha quindi il diritto di goderli ed amministrarli, salvo naturalmente l'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro.
La scelta del regime patrimoniale è effettuata all'atto del matrimonio, con dichiarazione verbale all'Ufficiale dello Stato Civile o al Parroco celebrante il matrimonio. Se la scelta è effettuata successivamente alla celebrazione del matrimonio, è necessario un atto stipulato davanti a un notaio (in tal caso occorre fornire al notaio un es
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La convivenza di fatto riguarda due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
Diritti dei conviventi:
gli stessi spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
in caso di malattia o ricovero diritto reciproco di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per i coniugi dalle strutture ospedaliere, pubbliche o private;
possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di morte per la donazione di organi, e per le modalità funerarie;
in caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili;
diritto a subentrare nel
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Per poter contrarre MATRIMONIO RELIGIOSO è necessario recarsi nella parrocchia di appartenenza di uno dei nubendi e richiedere le pubblicazioni al Parroco o al Ministro del Culto (in caso di rito acattolico).
Il matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.
Il matrimonio dei culti acattolici è sottoposto alla disciplina del Codice civile per quanto attiene alle formalità preliminari e alle condizioni sostanziali per la sua validità, mentre la celebrazione di esso è regolata da apposite intese.
Oltre alle pubblicazioni religiose i nubendi devono necessariamente richiedere anche quelle civili che vanno eseguite per legge nei comuni di residenza dei futuri sposi.
Nel caso in cui i futuri sposi risiedono rispettivamente
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La celebrazione dei matrimoni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile o da persone dallo stesso delegate ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396, "Regolamento dell'Ordinamento dello Stato Civile", che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
LUOGO DI CELEBRAZIONE
I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente:
- nella casa comunale e precisamente nella sala antistante quella del Consiglio Comunale;
- nell’ufficio Matrimoni presso il Servizio Stato Civile;
- in luoghi idonei nella disponibilità comunale, che per queste occasioni assumono la denominazione di “casa comunale”, quali quelli individuati con apposito atto della Giunta Comunale la quale provvederà altresì a disciplinarne le modalità di disponibilità senza oneri per l’Ente.
La celebrazione fuori dalla casa com
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Dall'11 dicembre 2014 le separazioni e i divorzi possono farsi in Comune davanti all’ufficiale dello stato civile. Il D.L. 132/2014, convertito in legge, ha infatti previsto la possibilità per i coniugi di presentarsi direttamente dinanzi all’ufficiale dello stato civile competente per rendere le dichiarazioni relative all’accordo di separazione o di divorzio.
L’accordo non può contenere riferimenti ai rapporti patrimoniali (economici e finanziari) tra i coniugi.
Le separazioni e i divorzi difronte all'Ufficiale di Stato civile sono possibili solo nei casi in cui la coppia non abbia figli minori, anche di una sola parte, e non abbia figli maggiorenni economicamente non autosufficienti o incapaci o affetti da handicap grave (L. 104/92 art. 3). Inoltre con tale modalità la coppia non può disporre condizioni relative a trasferimenti patrimoniali.
La procedura prevede due distinti momenti, sia
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La denuncia di nascita è obbligatoria:Deve essere fatta entro dieci giorni dalla data del parto e serve per dare atto della nascita del bambino.
Se i genitori del bambino non sono sposati, l’atto di nascita dovrà contenere anche il riconoscimento di filiazione naturale per il quale si necessita della presenza di entrambi i genitori.
Se la madre non vuole essere nominata, la denuncia verrà effettuata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.Il cognome e il nome del bambino saranno assegnati dall'Ufficiale di stato civile che redige l'atto.
COME SI FA?
La denuncia di nascita può essere presentata, scegliendo fra una delle seguenti modalità:
da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale (ai sensi dell'art. 30 comma 1 del Dpr 396/2000), presso l'istituto/Ospedale in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto;
da uno dei genitori, se coniugati, davanti all'Ufficiale di Sta
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Il codice fiscale costituisce lo strumento di identificazione delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche in tutti i rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche.
Il codice fiscale viene attribuito dal Comune ai neonati, al momento della prima iscrizione nei registri d’Anagrafe della popolazione residente, attraverso il sistema telematico di collegamento con l’Anagrafe tributaria.
Il Comune NON rilascia al momento dell’iscrizione all’Anagrafe del neonato un codice fiscale provvisorio cartaceo.
Dal 2006 il Codice Fiscale è diventato Tessera Sanitaria.
La prima tessera sanitaria rilasciata ai neonati viene emessa automaticamente con l’attribuzione del codice fiscale, viene spedita all’indirizzo di residenza del nuovo cittadino e ha validità di un anno.
Il Comune cura inoltre la gestione dei codici non allineati tra il Ministero delle Finanze e l'Anagrafe, invitando i cittadini a regolarizzare la propria posizione sulla base dei documenti acquisiti d
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Con la cittadinanza italiana si acquisisce lo status di cittadino italiano, con i conseguenti diritti e i doveri che discendono. Gli atti di cittadinanza sono di competenza dell'Ufficiale dello Stato Civile presso l'Ufficio cittadinanza , mentre la certificazione relativa al possesso della cittadinanza italiana viene rilasciata dall' Ufficio Anagrafico competente. La cittadinanza può essere concessa nei seguenti casi indicati sommariamente:
discendenza di sangue (jure sanguinis) presentando istanza all'Ufficio Cittadinanza del Comune di residenza;
matrimonio con un cittadino italiano, trascorsi due anni dall'evento, purchè residenti in Italia (la cittadinanza non è concessa in caso di separazione o divorzio) presentando domanda direttamente alla Prefettura. Nel caso di cittadino straniero residente all'estero la domanda, decorsi i tre anni dall'evento, deve essere presentata al Consolato d'Italia competente;
continuativa residenza in Italia (es. residenza per 10 anni per cittadini ex
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