Come denunciare la nascita di un figlio

La denuncia di nascita è obbligatoria:
Deve essere fatta entro dieci giorni dalla data del parto e serve per dare atto della nascita del bambino.

Se i genitori del bambino non sono sposati, l’atto di nascita dovrà contenere anche il riconoscimento di filiazione naturale per il quale si necessita della presenza di entrambi i genitori.

Se la madre non vuole essere nominata, la denuncia verrà effettuata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.
Il cognome e il nome del bambino saranno assegnati dall'Ufficiale di stato civile che redige l'atto.

COME SI FA?

La denuncia di nascita può essere presentata, scegliendo fra una delle seguenti modalità:

  • da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale (ai sensi dell'art. 30 comma 1 del Dpr 396/2000), presso l'istituto/Ospedale in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto;
  • da uno dei genitori, se coniugati, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita o di residenza dei genitori, entro dieci giorni dalla data del parto;
  • ​ da entrambi i genitori, non coniugati, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto.

Per gli AIRE, solo presso il Comune di nascita.

COSA OCCORRE?

  • Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità;

  • Attestazione di nascita rilasciata dalla struttura sanitaria, contenente le generalità della puerpera nonché le indicazioni del comune, giorno, ora, luogo di nascita e sesso del bambino;

  • Dichiarazione:se genitori coniugati resa da un genitore o da procuratore speciale;se genitori non coniugati resa da entrambi i genitori per il riconoscimento di filiazione;

I genitori stranieri devono dichiarare: l'attribuzione del cognome, nome e cittadinanza del nato.

DOVE?

Servizi Demografici - Ufficio Nascite - Via Madonna della Croce 189

tel. 0803165714/38/39 - pec: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ORARI DI APERTURA UFFICI

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì
08.15-11.00 08.15-11.00 08.15-11.00 08.15-11.00 08.15-11.00
/ / / 16.00-18.00 /

 

NORMATIVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile".

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