Autocertificazioni e Dichiarazioni Sostitutive di Atti Notori

Autocertificazioni e Dichiarazioni Sostitutive di Atti Notori (7)

29 Nov

Libretto internazionale di famiglia

Il libretto di famiglia internazionale è un documento ufficiale plurilingue intestato ai coniugi, sul quale vengono annotati data e luogo del matrimonio, regime patrimoniale (comunione e separazione dei beni) ed altre annotazioni concernenti il matrimonio; inoltre luogo e data di nascita degli eventuali figli ed ulteriori annotazioni che li riguarderanno.

Viene aggiornato su richiesta degli interessati, secondo il mutare della situazione familiare. È valido in Italia e nella maggior parte degli stati europei.

Le certificazioni contenute nel libretto di famiglia internazionale hanno la stessa validità dei certificati di stato civile rilasciati dall'autorità competente, quindi  può essere presentato in sostituzione dei certificati che esso contiene.

L’esibizione del libretto internazionale di famiglia è utile ai coniugi che trasferiscono la loro residenza all’estero, in quanto evita continue richieste di certificati in Italia, per contratti di locazione, assicurazioni sociali, iscrizioni scolastiche, ecc.

COME SI FA?

La richiesta va effettuata direttamente presso il Servizio Stato Civile.

Può essere richiesto all’Ufficio di Stato Civile del Comune in cui è stato celebrato o trascritto il matrimonio.

Può essere richiesto anche tramite il Consolato Italiano del paese dove il cittadino risiede.

COSA OCCORRE?

  • Matrimonio celebrato o trascritto ad Altamura.

QUANTO COSTA?

Il servizio è gratuito e non prevede bolli

DOVE?

Servizi Demografici - Ufficio Nascite - Via Madonna della Croce 189

tel. 080/3165714 - pec: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NORMATIVA

Decreto del Presidente della Repubblica n. 396, 3 novembre 2000 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile
.

L. 487 - 8 luglio 1977 - Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce un libretto di famiglia internazionale, firmata a Parigi il 12 settembre 1974

29 Nov

Discordanze nelle Generalità - Richiesta di correzione/rettifica/annotazione

Serve per richiedere la correzione, rettifica o la ricostruzione di un atto di Stato Civile

CORREZIONE DI ATTI DI STATO CIVILE

Chiunque abbia interesse a correggere gli errori materiali di scrittura in cui l’ufficiale di stato civile sia incorso nella redazione degli atti di stato civile, deve presentare istanza all’ufficiale di stato civile del luogo in cui l’atto è stato registrato. L’ufficiale dello stato civile, d’ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l’atto, nonché agli interessati.
L’ufficiale dello stato civile provvede con le stesse modalità nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all’estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio naturale ai sensi dell’art. 262, c.1, del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana. Quest’ultimo cognome deve essere indicato nell’annotazione.
Avverso la correzione, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata.

  • Istanza resa presso l'ufficio di stato civile del luogo in cui l'atto è stato registrato o istanza d'ufficio

INDICAZIONI SUL NOME

Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore del regolamento Dpr 03/11/2000 n. 396, un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro (es. Maria, Vittoria), può dichiarare per iscritto all’ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l’esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe.
La dichiarazione medesima è annotata senza altre formalità nell’atto di nascita (e altri atti di stato civile dove compare) ed è comunicata all’ufficio anagrafe del comune di residenza delle persone cui gli atti e le annotazioni si riferiscono, ai sensi dell’art. 6 della legge 24/12/1954 n.1228.

  • Aver attribuito alla nascita (prima dell'entrata in vigore del Dpr 396 del 03/11/2000) un nome composto da più elementi anche se separati tra loro

RETTIFICAZIONE GIUDIZIALE

Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di una atto distrutto o smarrito o la formazione di una atto omesso o la cancellazione di una atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l’atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l’adempimento.

COSA OCCORRE?

  • Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità

QUANTO COSTA?

La presentazione della domanda è gratuita.

DOVE?

Servizio Stato Civile - Sportello rilascio certificati

Tel. 080/3165709.10 - pec: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NORMATIVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile

29 Nov

Copia integrale di atti di stato civile

La copia integrale di un atto di stato civile (nascita, matrimonio, morte, cittadinanza) è una fotocopia dell’atto originale, conservato nei registri di stato civile, che riporta i dati relativi a questi eventi: denuncia di nascita e di morte, celebrazione di matrimonio, costituzione di unione civile, accordo di separazione, divorzio e conferma dei suddetti accordi, cittadinanza (relativi al verbale del giuramento e della dichiarazione o alla trascrizione del  decreto di concessione).
E' rilasciata dagli ufficiali di stato civile che devono attestare che la copia è conforme all’originale.

Possono essere richieste le copie integrali:

  • relative ad atti formati ad Altamura e iscritti nei registri di stato civile, quando gli eventi si sono verificati sul nostro territorio;
  • relative ad eventi avvenuti fuori dal territorio comunale (in altro comune o anche all'estero) ma relativi a residenti (al momento dell'evento) e per questo trascritti ad Altamura.

La copia integrale è valida sei mesi dalla data del rilascio.

Dal primo gennaio 2012 le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi devono acquisire d’ufficio tutte le informazioni inerenti il contenuto dei certificati o possono avvalersi dell’autocertificazione. I certificati, pertanto, saranno utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e dovranno riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Il certificato è in questo caso sostituito con l’autocertificazione.

DOVE?

Ufficio di Stato Civile - Via Madonna della Croce 189
Tel. 080/3165710.09.37.38 - pec: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

29 Nov

Certificati ed Estratti per Riassunto di Atti di Stato Civile

I certificati di stato civile attestano situazioni desunte nei registri di Stato Civile, quali la nascita, il matrimonio, le unioni civili, la morte e la cittadinanza. Possono essere sostituiti da autocertificazione e spediti o consegnati all'ente richiedente senza bisogno di autentica della firma.

Nell'estratto per riassunto compaiono le annotazioni che hanno attinenza e rilievo giuridico.

Nascita
L’estratto per riassunto di nascita attesta la nascita dell’individuo così come desunta dal relativo atto di nascita. Esso contiene la trascrizione esatta dell’atto con tutta la cronologia delle annotazioni ivi riportate e la dichiarazione di conformità all’originale.
L’estratto per copia integrale di nascita può essere rilasciato solo per motivato interesse qualora non vi sia divieto di legge.

Matrimonio-Separazione-Divorzio-Unioni Civili
 L’estratto per riassunto di matrimonio attesta il matrimonio dell’individuo così come desunto dal relativo atto. Esso contiene la trascrizione esatta dell’atto con tutta la cronologia delle annotazioni ivi riportate, in particolare, il regime patrimoniale scelto dai coniugi.

Morte
L’estratto per riassunto di morte: attesta il decesso dell’individuo così come desunta dal relativo atto di morte.
L’estratto per copia integrale di morte: la sua richiesta è eccezionale e deve essere motivata da particolari interessi così come evidenziato dall’art. 81, comma 2 del d.P.R. 396/2000. Esso contiene la trascrizione esatta dell’atto con tutta la cronologia delle annotazioni ivi riportate e la dichiarazione di conformità all’originale.

Estratti Plurilingue
Il certificato plurilingue è utilizzato all’estero, precisamente nei Paesi che hanno aderito a specifiche convenzioni internazionali. Questi certificati non hanno bisogno nè di traduzione, nè di legalizzazione: l’unica formalità che può essere richiesta all’estero è l’"Apostille", l'apposita timbratura che attesta l’autenticità del documento e la qualità legale dell’autorità rilasciante, in base alla Convenzione dell’Aja, per la quale è necessario rivolgersi alla Prefettura.

I certificati plurilingue sono validi e riconosciuti nei seguenti Stati: Argentina, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Estonia, Francia, Germania, Croazia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Moldava, Romania, Serbia e Montenegro, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia (Legge 24/04/1967, n. 344 e Legge 21/12/1978, n. 870).

Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del Dpr 445/2000, o da collegamenti telematici.

Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Il cittadino può ottenere i certificazioni accedendo al portale ANPR del Ministero dell'Interno, con la propria identità digitale (Spid, Carta d’Identità Elettronica, Cns).

DOVE?

Ufficio di Stato Civile - Via Madonna della Croce 189

Tel. 080/3165710.09 - pec: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

29 Nov

Certificati anagrafici storici e originari

I certificati storici (es. residenza, stato di famiglia, ecc.) si riferiscono a date antecedenti alla data di richiesta e possono riguardare solo persone che sono o sono state residenti nel Comune.
Possono essere richiesti da chiunque ne abbia interesse ed hanno validità illimitata alla data di richiesta.

Per garantire il rispetto della norma, sui certificati rilasciati ai cittadini deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai Gestori di pubblici servizi”

COME SI FA?

La richiesta del certificato si fa direttamente allo sportello o tramite mail all'indirizzo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Al momento del ritiro il cittadino dev'essere già munito di marca da bollo (tranne nei casi esenti previsti dalla legge).

In caso di ricerche nei vecchi archivi (prima del 2002), verrà acquisita solo la richiesta e il certificato sarà rilasciato entro 30 giorni, previo appuntamento telefonico.

COSA OCCORRE?

  • Richiesta verbale o scritta su apposito modello disponibile presso l'Ufficio o in calce a questa pagina.

  • 1 marca da bollo da 16 euro (tranne i casi esenti)

QUANTO COSTA?

La legge 8 giugno 1962, n. 604, alla tabella d) art. 6-bis, prevede che per i certificati e attestati redatti a mano, con ricerca d’archivio, per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti, si applichi una spesa di € 6,00, se il certificato è rilasciato in bollo e di € 3,00, se il certificato è in esenzione dall’imposta di bollo.

DOVE?

Ufficio Anagrafe - Via Madonna della Croce 189

Tel. 080/3165725.20.26.27.28 - pec: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NORMATIVA

"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" - D.P.R. 445/2000

Art. 15 Legge 12/11/2011, n. 183

Regolamento anagrafico D.P.R. n. 223/1989 e smi

Legge 08/06/1962 n. 604 Tabella D

29 Nov

Certificati anagrafici

I certificati anagrafici attestano situazioni desunte dagli archivi anagrafici, quali composizione della famiglia, residenza, nascita, matrimonio, stato libero, cittadinanza ecc. 
I certificati hanno validità tre mesi. Per le disposizioni della Legge n. 183/2011, dall’1/1/2012 i certificati sono validi e utilizzabili solo se presentati a privati. Non possono più essere rilasciati ai cittadini certificati da produrre alle Pubbliche amministrazioni o ai Gestori di pubblici servizi. Costoro non possono più chiedere né accettare dai cittadini gli usuali certificati, ma sono obbligati a ricevere autocertificazioni, salvo poi effettuare direttamente le verifiche presso le Amministrazioni che detengono i dati.

QUANTO COSTA?

I certificati anagrafici rilasciati in esenzione dal bollo, per i casi previsti dalla legge, € 0,25.

I certificati anagrafici in bollo € 0,50 più la marca da bollo di € 16,00 da fornire a cura del richiedente.

DOVE?

Ufficio Anagrafe - Via Madonna della Croce 189

Tel. 080/3165725.0.6.7.8. - pec: anagrafeThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NORMATIVA

"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" - D.P.R. 445/2000

Art. 15 Legge 12/11/2011, n. 183

29 Nov

Certificati anagrafici e di stato civile

Un certificato anagrafico o di stato civile è il documento con funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi dei dati contenuti nei registri di Anagrafe o Stato civile. Solo i soggetti privati possono richiedere al cittadino la presentazione di un certificato. Il cittadino deve invece presentare un’autocertificazione quando le informazioni gli vengono richieste da una Pubblica Amministrazione o da un Gestore di Pubblico Servizio. L’autocertificazione è sempre in carta libera.

MODALITA' DI RICHIESTA

Richieste on-line su portale Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (Anpr)

Accedendo al portale ANPR del Ministero dell'Interno, con la propria identità digitale (Spid, Carta d’Identità Elettronica, Cns), il cittadino può ottenere 14 certificazioni attuali. Fino al 31/12/2022 il rilascio di questi certificati è gratuito.

Certificati disponibili:

  • Anagrafico di nascita;
  • Anagrafico di matrimonio;
  • di Cittadinanza;
  • di Esistenza in vita;
  • di Residenza;
  • di Residenza Aire;
  • di Stato civile (cioè indicazione di coniugato o celibe/nubile o vedovo);
  • di Stato di famiglia;
  • di Stato di famiglia e di stato civile;
  • di Residenza in convivenza;
  • di Stato di famiglia Aire;
  • di Stato di famiglia con rapporti di parentela;
  • Anagrafico di Unione Civile;
  • di Contratto di Convivenza.

Richieste allo sportello fisico

Il cittadino può richiedere l’emissione di un certificato attuale o storico recandosi presso lo sportello o tramite posta elettronica. Si informa che la certificazione attuale, in materia di anagrafe, può essere richiesta anche agli sportelli fisici degli altri Comuni subentrati nel sistema Anpr (verifica quali Comuni sono subentrati sul sito www.anagrafenazionale.interno.it utilizzando la funzione “A che punto è il tuo Comune?”).

Tempi e costi per l’emissione da sportello fisico

Per la certificazione attuale richiesta allo sportello, i tempi di rilascio sono immediati.
Per la certificazione storica che comporti ricerche di archivio, i tempi di evasione massimi sono di 180 giorni.

Per i certificati anagrafici attuali emessi allo sportello è prevista l’imposta di € 16,00; per i certificati che prevedono una ricerca d’archivio l’imposta di bollo di € 16,00 più € 6,00 di diritti di segreteria per ogni persona presente nel certificato.
I certificati, gli estratti per riassunto o per copia integrale degli atti dello stato civile sono esenti da imposta di bollo e diritti di segreteria.

Modalità di pagamento

L’imposta di bollo e i diritti di segreteria devono essere pagati contestualmente o anticipatamente rispetto all’emissione dei certificati. Normalmente l’importo è riscosso in contanti.

Durata dei certificati

I certificati di anagrafe sono validi 3 mesi.
I certificati di stato civile sono validi 6 mesi.

DOVE?

Ufficio Demografici - Via Madonna della Croce 189

NORMATIVA

DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni
DPR 642/1972 e successive modifiche e integrazioni
DPR 223/1989 e successive modifiche e integrazioni
DPR 396/2000 e successive modifiche e integrazioni