Accordo di separazione e divorzio in Comune

Dall'11 dicembre 2014 le separazioni e i divorzi possono farsi in Comune davanti all’ufficiale dello stato civile. Il D.L. 132/2014, convertito in legge, ha infatti previsto la possibilità per i coniugi di presentarsi direttamente dinanzi all’ufficiale dello stato civile competente per rendere le dichiarazioni relative all’accordo di separazione o di divorzio. 

L’accordo non può contenere riferimenti ai rapporti patrimoniali (economici e finanziari) tra i coniugi.

Le separazioni e i divorzi difronte all'Ufficiale di Stato civile sono possibili solo nei casi in cui la coppia non abbia figli minori, anche di una sola parte, e non abbia figli maggiorenni economicamente non autosufficienti o incapaci o affetti da handicap grave (L. 104/92 art. 3). Inoltre con tale modalità la coppia non può disporre condizioni relative a trasferimenti patrimoniali.

La procedura prevede due distinti momenti, sia nel caso di separazioni, sia nel caso di divorzi:

1) nel giorno fissato dall’appuntamento i coniugi si presentano davanti all’ufficiale di stato civile, eventualmente accompagnati dal loro avvocato, e rendono le dichiarazioni di accordarsi per la separazione o per il divorzio. L’ufficiale dello stato civile riceve le dichiarazioni, forma un primo atto che viene iscritto nei registri di matrimonio e invita i coniugi a ricomparire nuovamente ad una certa data (non prima di 30 giorni) per confermare tale volontà;

2) in un secondo momento i coniugi si ripresentano davanti all’ufficiale di stato civile e rendono le dichiarazioni di confermare l’accordo già concluso. Se i coniugi non si presentano alla data prefissata l’accordo non avrà effetti.
E’ prevista la riscossione di un diritto di segreteria pari a Euro 16,00 da esigere al momento della conferma dell’accordo.

NEL CASO DI DIVORZIO (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio): il D.L. 132/2014 non ha inciso sui tre anni che i coniugi devono attendere tra separazione e divorzio. In pratica, fra la procedura di separazione personale e la procedura di divorzio devono comunque essere trascorsi 3 anni (decorrenti dalla avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, anche quando il giudizio si sia trasformato in consensuale.

COSA OCCORRE?

  • Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità

  • Copia conforme all’originale dell’atto di separazione per i coniugi che si accordano per il divorzio

QUANTO COSTA?

16 euro per  marca da bollo

DOVE?

Ufficio Matrimoni - Via Madonna della Croce 189

tel. 080/3165701 - pec: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ORARI DI APERTURA UFFICI

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NORMATIVA

Legge 10 novembre 2014, n. 162  "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile".

 
 

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