Certificati e dichiarazioni
Autenticazione
L'autenticazione è il processo mediante il quale viene verificata l'identità di un utente che vuole accederead un servizio. E’ il sistema che verifica, effettivamente, che un individuo è chi sostiene di essere. L'autenticazione è diversa dall'identificazione (la determinazione che un individuo sia conosciuto o meno dal sistema) e dall'autorizzazione (il conferimento ad un utente del diritto ad accedere a specifiche risorse del sistema, sulla base della sua identità).
Rilascio carte d'identità
La carta di identità elettronica (CIE) e il nuovo documento di identificazione che viene rilasciato ai cittadini italiani, comunitari e stranieri, al posto della vecchia carta d'identità cartacea, la quale rimane emissibile solo in casi di urgenza.
A differenza di quella cartacea, la Carta di identità Elettronica è in formato tessere ed è provvista di microchip contactless e codice fiscale.
La validità della carta di identità per i maggiorenni è di 10 anni e la scadenza corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare (giorno del compleanno) immediatamente successivo alla scadenza dei 10 anni.
La validità della carta di identità per i minori di età inferiore a 3 anni è di 3 anni;
Per i minori di età compresa fra 3 e 18 anni è di 5 anni.
Validità per l'espatrio
Per gli Italiani può essere equipollente al Passaporto e avere validità per l'espatrio nei paesi dell'Unione Europea ed in altri con i quali esistono appositi accordi.
Sulla Carta d'Identità valida per l'espatrio non compare nessuna dicitura particolare; al contrario, nella Carta d'Identità non valida per l'espatrio compare la dicitura: "non valida per l'espatrio".
Per i cittadini comunitari e stranieri, la carta d'identità viene rilascita non valida per l'espatrio.
Minorenni
Per rilasciare una carta valida per l'espatrio ad un minorenne, occorre l'assenso di entrambi i genitori.
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori che viaggiano fuori dall'Italia dovranno essere muniti di un proprio documento di identità valido per l'espatrio, carta d'identità (per i paesi dell'Unione Europea e altri che la accettano) o passaporto.
Non saranno più valide, quindi, le iscrizioni dei figli sul passaporto del genitore. I passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi SOLO per il genitore stesso, fino alla naturale scadenza.
ESPATRIO DI MINORI DI 14 ANNI CON ACCOMPAGNATORE
Il minore di anni 14 che viaggia accompagnato da persone che non sono i genitori deve essere autorizzato dai genitori stessi attraverso un atto di assenso che deve essere preventivamente vistato dalla Questura. In questo caso, oltre a possedere un valido certificato valido per l'espatrio, i genitori del minore dovranno richiedere alla Questura, tramite apposito modulo di richiesta sottoscritto da entrambi i genitori e dall'accompagnatore, la concessione dell'apposito nulla-osta per l'accompagnatore.
Le modalità necessarie per l'autenticazione delle firme su questo ulteriore modello, sono le medesime di quelle richieste per l'emissione del certificato per l'espatrio del minore. In ogni caso, al Commissariato andranno consegnate a corredo della domanda anche le carte di identità dei genitori e dell'accompagnatore
La nuova Carta d'Identià Elettronica non viene rilasciata subito allo sportello, ma arriva presso il proprio domicilio (o altro recapito) entro 6 giorni lavorativi.
La carta d’identità cartacea va in pensione: da settembre 2017 il Comune di Altamura infatti rilascerà di regola solo la Carta d’identità elettronica, che sostituisce obbligatoriamente il tradizionale documento su carta (la nuova CIE è stata introdotta dall’articolo 10 comma 3 del D.L. n. 78/2015, convertito in legge n. 125/2015). La nuova Carta d’Identità Elettronica è tecnologicamente evoluta e difficilmente falsificabile pertanto il Ministero dell'Interno, seguendo gli impegni con l'Unione Europea, ha imposto ai Comuni, con la circolare 4/2017, il rilascio esclusivo del documento digitale. La CIE non è stampata dal Comune, in tempo reale, ma dal Poligrafico dello Stato e viene recapitata in Comune o al domicilio del cittadino entro 6 gg.
COME SI FA?
Per richiedere la carta d'identità elettronica è necessario prenotare un appuntamento sulla piattaforma predisposta dal Ministero dell'Interno raggiungibile al seguente link https://agendacie.interno.gov.it/
La nuova Carta d'Identià Elettronica non viene rilasciata subito allo sportello, ma arriva presso il proprio domicilio (o altro recapito) entro 6 giorni lavorativi.
Allo sportello, infatti, viene compilata la richiesta, acquisiti tutti i dati, la foto, le impronte digitali e la firma del cittadino. La richiesta viene poi inviata telematicamente al Ministero che si occupa della produzione e dell'invio della CIE al'indirizzo indicato.
Per i cittadini minorenni è richiesta la presenza di almeno un genitore.
Per la carta di identità valida per l'espatrio, i minori, DEVONO PRESENTARSI con ENTRAMBI i genitori per l'assenso. Se uno dei genitori non può recarsi in Comune per l'assenso, può inviare via fax o consegnare all’altro genitore, l'apposito modello (disponibile presso l'Anagrafe o on-line) e la fotocopia di un proprio documento di identità.
Dichiarazione in merito alla donazione di organi e tessuti
Durante l'emissione della carta d'identità è possibile esprimere il proprio consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti sottoscrivendo il modulo di adesione.
COSA OCCORRE?
-
Residenza nel Comune di Altamura (o in altro Comune italiano - vedi carta d'identità per non residenti);
-
Nr. 1 fototessera recente (vecchia non più di 6 mesi);
- Vecchia Carta d'identità scaduta o in scadenza (è possibile chiedere il rinnovo da 180 gg. prima della scadenza) o altro documento di riconoscimento (documento con fotografia emesso da amministrazione italiana);
-
Denuncia di furto o di smarrimento. Va effettuata presso il Comando dei Carabinieri, alla Tenenza di Finanza o al Comando di Polizia Municipale. (In caso di furto o di smarrimento)
-
Per i minorenni, presenza di almeno uno dei genitori;
-
Per l'espatrio, assenso di entrambi i genitori. Se uno non può presentarsi, può inviare per fax o consegnare all'altro genitore l'apposito modello sottoscritto con fotocopia del documento;
- Per cittadini stranieri extra UE: Validità in corso del permesso di soggiorno o documentazione che provi il rinnovo in corso (ricevuta postale della presentazione Kit di rinnovo +fotocopia del permesso scaduto).
QUANTO COSTA?
- Il costo della carta d'identità elettronica è di 22,00 euro
- E' possibile pagare in contanti, bancomat e carta di credito;
DOVE?
Ufficio Carte di Identità - Via Madonna della Croce 189
Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:15 alle ore 11:00 - giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00
Tel. 080/3165718.19.30 - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Cambio di residenza
A CAUSA DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS, ED IN OSSERVANZA DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 69 DEL 28/10/2020, IL RICEVIMENTO DEL PUBBLICO E' SOSPESO.
tel. 080/3165720.25.26.27.28
CAMBIO DI INDIRIZZO ALL'INTERNO DEL COMUNE
Il cittadino residente ad Altamura che intende trasferire la propria residenza da un indirizzo ad un altro all'interno del Comune stesso, deve comunicarlo all'Ufficio competente, al fine di registrare la variazione.
Per effettuare il cambio di indirizzo bisogna presentare richiesta su apposito modello (vedi allegati) debitamente compilato con i dati di tutte le persone che si spostano, e sottoscritto da tutti maggiorenni (i quali debbono anche allegare fotocopia dei documenti di identità).
COME FARE
E' possibile compilare e trasmettere la dichiarazione del cambio di indirizzo, completa della documentazione necessaria, scegliendo una delle seguenti modalità:
- direttamente agli Sportelli di Via Madonna della Croce 189 previo appuntamento (questa modalità è attualmente sospesa)
- via PEC -all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. riportante come oggetto "Cambio di Abitazione/Residenza".
- via email riportando come oggetto "Cambio di Abitazione/Residenza" con domanda compilata, firmata su carta e scansionata, allegata insieme alla scansione della carta d'identità o con domanda compilata e firmata digitalmente.
- N.B: Tutta la documentazione inviata dovrà essere leggibile e contenuta in un unico file formato pdf da allegare alla mail. Non saranno accettate mail con allegati documenti illeggibili, con più di un allegato o con allegati files di altro formato (es. jpeg, tiff, bmp, etc.);
COSA OCCORRE
- Avere la dimora abituale
- Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
- Se la pratica è trasmessa telematicamente è necessario allegare una fotocopia o scansione del documento
- Dichiarazione di un componente maggiorenne su apposito modulo, sottoscritta da tutti gli altri componenti o con procura allegata
- Recapiti (indirizzo e-mail, nr. di telefono cellulare o fisso, o fax);
- Patenti e estremi targhe veicoli di tutti i componenti che cambiano residenza;
- Copia ricevuta denuncia Tari presentata presso gli sportelli di Piazza Matteotti;
- Se entra a far parte di famiglia già residente: doc di accettazione in famiglia + documento riconoscimento (o presenza allo sportello).(vedi allegati)
- Se presenza di minori che si spostano con un solo genitore: assenso dell'altro genitore (vedi allegati) o decreto del Tribunale in cui si evince l'affido.
- Se ingresso in convivenza: dichiarazione del Responsabile della Convivenza (*)
- Per cittadini stranieri extra UE: Validità in corso del permesso di soggiorno o documentazione che provi il rinnovo in corso (ricevuta postale della presentazione Kit di rinnovo +fotocopia del permesso scaduto). (*)
- Titolo del possesso dell'alloggio (proprietà, comodato, locazione o altro). Copia del contratto registrato, o dichiarazione di assenso del proprietario.
CAMBIO DI RESIDENZA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE O DALL'ESTERO (ex iscritti Aire)
I cittadini che si trasferiscono ad Altamura, proveniendo da Comune diverso, devono comunicare tale variazione - tramite specifica dichiarazione - all'Ufficio Anagrafe, che provvederà poi a trasmettere la richiesta di cancellazione al Comune di precedente abitazione.
Contemporaneamente il Comune, a pratica conclusa, provvederà ad informare la Motorizzazione per l'aggiornamento dell'indirizzo sul libretto di circolazione.
Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda l'Ufficio Anagrafe, avvalendosi della Polizia Municipale, effettuerà i controlli per accertare l'effettiva dimora abituale all'indirizzo dichiarato.
COME FARE
E' possibile compilare e trasmettere la dichiarazione del cambio di indirizzo, completa della documentazione necessaria, scegliendo una delle seguenti modalità:
- direttamente agli Sportelli di Via Madonna della Croce 189, previo appuntamento (questa modalità è attualmente sospesa);
- via fax (con fotocopia della carta d'identità) al numero 0803141755
- via PEC -all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. riportante come oggetto "Cambio di Abitazione/Residenza".
- via email riportando come oggetto "Cambio di Abitazione/Residenza" con domanda compilata, firmata su carta e scansionata, allegata insieme alla scansione della carta d'identità o con domanda compilata e firmata digitalmente.
- L'Ufficio Anagrafe rilascia:
a) comunicazione dell'avvio del procedimento con tutte le informazioni pratiche;
b) provvedimento scritto notificato per i procedimenti conclusi negativamente.N.B. Compilare il Modulo di assenso proprietario.
E' il modulo che il proprietario, che non sia il dichiarante o quando il dichiarante stesso non presenta un contratto di affitto registrato, deve obbligatoriamente compilare per autorizzare la “residenza” nell’appartamento di sua proprietà. Attenzione: senza questa autorizzazione la pratica è irricevibile dall’Ufficio in quanto priva di un “titolo valido all’occupazione dell’immobile”Per i cittadini comunitari:
Ai sensi del D.Lgs. 30/2007 i cittadini comunitari che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi, per poter essere considerati regolarmente soggiornanti, devono iscriversi in Anagrafe. Si rimanda per questo alle disposizioni dell’art. 9 dello stesso. Nel caso provengano da altro Comune italiano, al posto delle previsioni dell’art. 9, possono presentare l’attestato di regolare soggiorno da questo rilasciato.Per cittadini stranieri extra UE:
1) Esibizione del titolo valido di soggiorno o documentazione che provi il rinnovo in corso (ricevuta postale della presentazione Kit di rinnovo);
2) Esibizione Passaporto o Carta d'identità di altro Comune;
3) Documentazione originale tradotta in italiano e legalizzata dal consolato italiano all'estero, (salvo esenzioni), per provare lo stato civile e i rapporti di parentela (salvo non siano documentati da titolo di soggiorno o passaporto).COSA OCCORRE?
-
Avere la dimora abituale
-
Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
-
Dichiarazione di un componente maggiorenne su apposito modulo, sottoscritta da tutti gli altri componenti o con procura allegata
-
Recapiti (indirizzo e-mail, nr. di telefono cellulare o fisso, o fax)
-
Patenti e estremi targhe veicoli di tutti i componenti che cambiano residenza
-
Codice Fiscale
-
Se entra a far parte di famiglia già residente: doc di accettazione in famiglia + documento riconoscimento (o presenza allo sportello).(vedi allegati)
- Se ingresso in convivenza: dichiarazione del Responsabile della Convivenza
-
Se presenza di minori che si spostano con un solo genitore: assenso dell'altro genitore (vedi allegati) o decreto del Tribunale in cui si evince l'affido.
-
Se il cittadino è stato cancellato per irreperibilità: dichiarazione che dalla data di cancellazione non ha chiesto né ottenuto la residenza in nessun altro comune italiano
- Passaporto o documento equipollente oppure Carta d'identità rilasciata da altro Comune italiano (di tutti gli interessati al trasferimento)
-
Titolo del possesso dell'alloggio (proprietà, comodato, locazione o altro). Copia del contratto registrato, o dichiarazione di assenso del proprietario.
- Per cittadini stranieri extra UE: Validità in corso del permesso di soggiorno o documentazione che provi il rinnovo in corso (ricevuta postale della presentazione Kit di rinnovo +fotocopia del permesso scaduto).
-
Per i cittadini UE: Certificato di regolare soggiorno/soggiorno permanente o dimostrazione dei requisiti Dlgs 30/2007
CONTATTI
Ufficio Anagrafe - Via Madonna della Croce 189
tel. 080/3165720.25.26.27.28 - fax 0803141755
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ORARI DI APERTURA UFFICI
LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
8.15-11.00 8.15-11.00 ---------- 8.15-11.00 8.15-11.00
--------- ---------- ---------- 16.00-18.00 ------
Convivenze di fatto
La convivenza di fatto riguarda due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
Diritti dei conviventi:
- gli stessi spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
- in caso di malattia o ricovero diritto reciproco di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per i coniugi dalle strutture ospedaliere, pubbliche o private;
- possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di morte per la donazione di organi, e per le modalità funerarie;
- in caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili;
- diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto;
- rilevanza della convivenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare che diano rilievo all’appartenenza ad un nucleo familiare.
- estensione al convivente della disciplina relativa all’impresa familiare;
- diritto ad essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno in caso di interdizione o inabilitazione ai sensi delle norme vigenti;
- possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali;
- in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice potrà accertare il diritto agli alimenti per il convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.
Per meglio definire (e rafforzare) i termini della “convivenza di fatto” i due contraenti possono regolarizzare anche gli aspetti patrimoniali con specifico “contratto di convivenza” depositato presso notaio/avvocato.
Il “contratto di convivenza” si risolve per
- a) accordo tra le due parti;
- b) recesso unilaterale;
- c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- d) morte di uno dei contraenti.
COME SI FA?
La convivenza di fatto può essere costituita in due maniere:
Dichiarazione presso l'Ufficiale d'Anagrafe
Gli interessati devono presentare allo Sportello un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo allegato in fondo alla pagina) unitamente alle copie dei documenti di identità.
E' possibile anche inviare il modulo compilato e sottoscritto e la copia dei documenti d'identità tramite:
- e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- fax: 0803141755
Contratto di convivenza
I “conviventi di fatto” possano disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in Comune con la sottoscrizione di un “contratto di convivenza”. Il “contratto di convivenza” in questione deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestino la conformità alla legge (comma 51). Ai fini dell’opponibilità a terzi, il professionista che abbia ricevuto il “contratto di convivenza” medesimo in forma pubblica (ovvero che ne abbia autenticato la sottoscrizione) deve trasmetterne copia al Comune di residenza entro i successivi 10 giorni per l’iscrizione in anagrafe (comma 52).
COSA OCCORRE?
- Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
- Residenza nel Comune di Altamura nella stessa abitazione
- I conviventi non devono avere fra loro rapporti di parentela, affinità, adozione; o di matrimonio e unione civile fra di loro o con altri
DOVE?
Ufficio Anagrafe - Via Madonna della Croce 189
tel. 080/3165720.25.26.27.28 - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
ORARI DI APERTURA UFFICI
LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
8.15-11.00 8.15-11.00 --------------- 8.15-11.00 8.15-11.00
--------- ---------- ---------- 16.00-18.00 ------
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Leva
Il servizio Leva si occupa della formazione ed aggiornamento della lista di leva, della tenuta dei ruoli matricolari.
Provvede alla registrazione, vidimazione, e consegna dei congedi, alle comunicazioni al D.M. di Bari relativamente alle variazioni anagrafiche ed ai decessi degli iscritti.
Aggiunge alla lista leva gli stranieri che acquistano la cittadinanza italiana.
SERVIZI OFFERTI:
L'ufficio rilascia i seguenti documenti:
- Certificato iscrizione lista leva
- Esito di leva (sostituibile con l’autocertificazione)
- Consegna congedo militare.
DOVE
Ufficio Leva - Via Madonna della Croce 189
Tel. 0803165709.10 - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Unioni civili
Un’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L’atto è registrato nell’archivio dello stato civile. Le parti possono stabilire, dichiarandolo all’ufficiale dello Stato Civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio.
DIRITTI E DOVERI
Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri. In particolare da essa discendono:
- l’obbligo di assistenza morale e materiale;
- l’obbligo di coabitazione;
- l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
- l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza.
Regime patrimoniale
Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, è la comunione dei beni. Alle convenzioni patrimoniali si applicano le norme del codice civile.
Diritto successorio
Riguardo alla successione, alle unioni civili si applica parte della disciplina contenuta nel libro secondo del codice civile.
Impedimento o nullità
L’unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall’interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte dell’unione civile. È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.
Scioglimento dell’unione
L’unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all’ufficiale dello Stato Civile e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separazione.
COME SI FA?
Il procedimento prende l’avvio con la richiesta congiunta da parte di due persone maggiorenni dello stesso sesso da farsi presso qualunque Ufficio di stato civile; quindi, non soltanto presso quello del Comune di residenza di entrambe le parti o di una di esse.
La richiesta, compilata direttamente allo Sportello, deve contenere: il nome e il cognome; la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza; la insussistenza delle cause ostative alla costituzione dell’unione civile di cui all’art.1, comma 4, della legge n.76/2016.
Una volta ricevuta la richiesta, l'Ufficiale di Stato Civile effettua una preliminare indagine sui presupposti della maggiore età e della identità di sesso (ad esempio acquisendo copia delle carte di identità, anche ai fini della identificazione) e, subito dopo, predispone il processo verbale della richiesta, sottoscrivendolo insieme alle parti, dando conto nel verbale stesso dell’invito a comparire di fronte all’Ufficiale dello stato civile in una data indicata dalle parti, data successiva ai quindici giorni dalla presentazione della richiesta, per rendere la dichiarazione di costituzione dell’unione.
Nell’arco di tempo intercorrente tra la data della richiesta e quella fissata per la costituzione dell’unione civile, l’Ufficiale dello stato civile effettua la verifica sull’esattezza delle dichiarazioni rese e acquisisce di ufficio eventuali documenti idonei ad escludere la presenza di cause ostative indicate dall’art.1, comma 4, della legge n.76/16; in pratica, la copia integrale dell’atto di nascita (dove sono riportate le varie annotazioni), il certificato di residenza, ecc., così come avviene normalmente per le pubblicazioni di matrimonio.
Nel giorno indicato nell’invito, davanti all’ufficiale dello stato civile del Comune ove è stata presentata la richiesta, le parti esprimono personalmente e congiuntamente, alla presenza dei testimoni, la volontà di costituire un’unione civile, scegliendo, eventualmente, il regime di separazione dei beni.
COSA OCCORRE?
- Richiesta scritta in carta semplice o su apposito modello disponibile presso l'Ufficio sottoscritta da entrambe le parti
- Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DOVE?
Ufficio Matrimoni - Via Madonna della Croce 189
tel. 080.3165701/14 - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
ORARI DI APERTURA UFFICI
LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
8.15-11.00 8.15-11.00 _________ 8.15-11.00 8.15-11.00
--------- ---------- ______ 16.00-18.00 ------
Autocertificazioni e Dichiarazioni Sostitutive di Atti Notori
Con il termine generico di autocertificazione si intende la facoltà del cittadino di dichiarare, sotto la propria responsabilità, una serie di stati, fatti e qualità che sono certificati o attestati da una pubblica amministrazione (dichiarazioni sostitutive di certificazione) o conosciute direttamente dal cittadino e riferite a se stesso o a terze persone (dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio).
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
COME SI FA?
La dichiarazione può avere come destinatario finale una Pubblica Amministrazione/Gestore Concessionario Pubblico Servizio, e può essere resa da persone maggiorenni non interdette.
Secondo quanto disposto dalle recenti modifiche apportate al Testo Unico sulla documentazione amministrativa, dal Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni
a) Per le dichiarazioni sostitutive dei certificati:
Scrivere su carta semplice e firmare sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario firmare davanti all'impiegato) oppure compilare modelli prestampati di dichiarazione messi a disposizione dagli Uffici pubblici.
b) Per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:
Dichiarare su carta semplice o modello prestampato fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato e sottoscriverli davanti al funzionario competente a ricevere la documentazione, oppure allegare alla dichiarazione sottoscritta la fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
COSA OCCORRE?
- Fotocopia di un documento di identità/riconoscimento valido (da allegare alla autocertificazione o dichiarazione)
Regime Patrimoniale - Comunione o separazione dei beni dei coniugi
Al momento del matrimonio, i due coniugi devono scegliere il regime patrimoniale: comunione o separazione dei beni.
La comunione legale dei beni è il regime legale previsto dal codice nel caso in cui non vi sia stata una scelta diversa da parte dei coniugi (art. 159 c.c.). La comunione dei beni realizza una parità dei coniugi, consentendo loro una gestione ed una titolarità comune del patrimonio familiare.
La separazione dei beni si ha quando ciascuno dei coniugi è il solo proprietario dei beni acquistati durante il matrimonio. Egli ha quindi il diritto di goderli ed amministrarli, salvo naturalmente l'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro.
La scelta del regime patrimoniale è effettuata all'atto del matrimonio, con dichiarazione verbale all'Ufficiale dello Stato Civile o al Parroco celebrante il matrimonio.
Se la scelta è effettuata successivamente alla celebrazione del matrimonio, è necessario un atto stipulato davanti a un notaio (in tal caso occorre fornire al notaio un estratto dell'atto di matrimonio, ritirabile presso gli sportelli certificativi dello Stato civile).
INFO
Ufficio Matrimoni - Via Madonna della Croce 189
tel. 080.3165701/14 - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
ORARI DI APERTURA UFFICI
LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
8.15-11.00 8.15-11.00 ---------- 8.15-11.00 8.15-11.00
--------- ---------- ---------- 16.00-18.00 ------
Come denunciare la nascita di un figlio
La denuncia di nascita è obbligatoria:
Deve essere fatta entro dieci giorni dalla data del parto e serve per dare atto della nascita del bambino.
Se i genitori del bambino non sono sposati, l’atto di nascita dovrà contenere anche il riconoscimento di filiazione naturale per il quale si necessita della presenza di entrambi i genitori.
Se la madre non vuole essere nominata, la denuncia verrà effettuata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.
Il cognome e il nome del bambino saranno assegnati dall'Ufficiale di stato civile che redige l'atto.
COME SI FA?
La denuncia di nascita può essere presentata, scegliendo fra una delle seguenti modalità:
- da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale (ai sensi dell'art. 30 comma 1 del Dpr 396/2000), presso l'istituto/Ospedale in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto;
- da uno dei genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita o di residenza dei genitori, entro dieci giorni dalla data del parto;
- da entrambi i genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto.
Per gli AIRE, solo presso il Comune di nascita.
COSA OCCORRE?
-
Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità;
-
Attestazione di nascita rilasciata dalla struttura sanitaria, contenente le generalità della puerpera nonché le indicazioni del comune, giorno, ora, luogo di nascita e sesso del bambino;
-
Dichiarazione:se genitori coniugati resa da un genitore o da procuratore speciale;se genitori non coniugati resa da entrambi i genitori per il riconoscimento di filiazione;
I genitori stranieri devono dichiarare: l'attribuzione del cognome, nome e cittadinanza del nato.
DOVE?
Servizi Demografici - Ufficio Nascite - Via Madonna della Croce 189
tel. 0803165714/38 - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
ORARI DI APERTURA UFFICI
LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
8.15-11.00 8.15-11.00 --------------- 8.15-11.00 8.15-11.00
--------- ---------- ---------- 16.00-18.00 ------
NORMATIVA
Accordo di separazione e divorzio in Comune
Dall'11 dicembre 2014 le separazioni e i divorzi possono farsi in Comune davanti all’ufficiale dello stato civile. Il D.L. 132/2014, convertito in legge, ha infatti previsto la possibilità per i coniugi di presentarsi direttamente dinanzi all’ufficiale dello stato civile competente per rendere le dichiarazioni relative all’accordo di separazione o di divorzio.
L’accordo non può contenere riferimenti ai rapporti patrimoniali (economici e finanziari) tra i coniugi.
Le separazioni e i divorzi difronte all'Ufficiale di Stato civile sono possibili solo nei casi in cui la coppia non abbia figli minori, anche di una sola parte, e non abbia figli maggiorenni economicamente non autosufficienti o incapaci o affetti da handicap grave (L. 104/92 art. 3). Inoltre con tale modalità la coppia non può disporre condizioni relative a trasferimenti patrimoniali.
La procedura prevede due distinti momenti, sia nel caso di separazioni, sia nel caso di divorzi:
1) nel giorno fissato dall’appuntamento i coniugi si presentano davanti all’ufficiale di stato civile, eventualmente accompagnati dal loro avvocato, e rendono le dichiarazioni di accordarsi per la separazione o per il divorzio. L’ufficiale dello stato civile riceve le dichiarazioni, forma un primo atto che viene iscritto nei registri di matrimonio e invita i coniugi a ricomparire nuovamente ad una certa data (non prima di 30 giorni) per confermare tale volontà;
2) in un secondo momento i coniugi si ripresentano davanti all’ufficiale di stato civile e rendono le dichiarazioni di confermare l’accordo già concluso. Se i coniugi non si presentano alla data prefissata l’accordo non avrà effetti.
E’ prevista la riscossione di un diritto di segreteria pari a Euro 16,00 da esigere al momento della conferma dell’accordo.
NEL CASO DI DIVORZIO (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio): il D.L. 132/2014 non ha inciso sui tre anni che i coniugi devono attendere tra separazione e divorzio. In pratica, fra la procedura di separazione personale e la procedura di divorzio devono comunque essere trascorsi 3 anni (decorrenti dalla avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, anche quando il giudizio si sia trasformato in consensuale.
COSA OCCORRE?
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Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
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Copia conforme all’originale dell’atto di separazione per i coniugi che si accordano per il divorzio
QUANTO COSTA?
16 euro per marca da bollo
DOVE?
Ufficio Matrimoni - Via Madonna della Croce 189
tel. 080/3165701 - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
ORARI DI APERTURA UFFICI
LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
8.15-11.00 8.15-11.00 ---------------- 8.15-11.00 8.15-11.00
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NORMATIVA
Celebrazione matrimonio civile presso il Municipio o gli Uffici Separati di Stato Civile
La celebrazione dei matrimoni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile o da persone dallo stesso delegate ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396, "Regolamento dell'Ordinamento dello Stato Civile", che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
LUOGO DI CELEBRAZIONE
I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente:
- nella casa comunale e precisamente nella sala antistante quella del Consiglio Comunale;
- nell’ufficio Matrimoni presso il Servizio Stato Civile;
- in luoghi idonei nella disponibilità comunale, che per queste occasioni assumono la denominazione di “casa comunale”, quali quelli individuati con apposito atto della Giunta Comunale la quale provvederà altresì a disciplinarne le modalità di disponibilità senza oneri per l’Ente.
La celebrazione fuori dalla casa comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile.
ORARIO DELLE CELEBRAZIONI
I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, nei seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00, il giovedì dalle 16:30 alle 18:00; il sabato mattina dalle 10:00 alle 12:00; il sabato pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 18:00, la domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
I matrimoni non vengono inoltre celebrati nei seguenti giorni:- 1 e 6 gennaio - il sabato precedente la Pasqua – la domenica di Pasqua ed il giorno successivo (Lunedì dell’Angelo) – il 25 aprile – il 1°maggio – il 5 maggio- il 2 giugno - il 15 agosto - L'1 e 2 novembre – l’8 dicembre; la vigilia di Natale, il 25, il 26 ed il 31 Dicembre – le domeniche in cui le suddette festività ricadono in giorni immediatamente precedenti o successive alle stesse.
La celebrazione dei matrimoni è, inoltre, sospesa il venerdì e il sabato antecedente le Consultazioni elettorali e nei giorni in cui si svolgono le Consultazioni elettorali.
La celebrazione del matrimonio è comunque subordinata alla disponibilità del Sindaco o del suo delegato alla celebrazione.
INFO
Serizio Stato Civile - Ufficio Matrimoni
tel. 0803165701/14 - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
ORARI DI APERTURA UFFICI
LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
8.15-11.00 8.15-11.00 _________ 8.15-11.00 8.15-11.00
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Come richiedere le pubblicazioni per matrimonio civile
Per poter contrarre matrimonio civile è necessario fare richiesta di pubblicazioni.
La pubblicazione di matrimonio è una forma di pubblicità-notizia che ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate.
Questo perché chi ne abbia interesse (possono essere solo i terzi legittimati) e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possano impedire il matrimonio, possa opporsi alla celebrazione.
L'atto di pubblicazione resterà affisso all'Albo delle Pubblicazioni matrimoniali del Comune per un periodo di otto giorni consecutivi.
Il matrimonio può essere celebrato a partire dal quarto giorno dall'avvenuta pubblicazione e entro 180 giorni, pena la decadenza della pubblicazione.
Se i nubendi sono residenti in Comuni differenti, è sufficiente richiedere la pubblicazione in uno dei due Comuni;
Se i nubendi non sono residenti ad Altamura ma desiderano sposarsi ad Altamura devono prima concordare la data del matrimonio presso l'Ufficio Matrimoni, e successivamente procedere con le pubblicazioni presso il loro Comune di residenza.
Se uno dei due nubendi è residente in un altro Comune, le pubblicazioni vanno inviate al comune di residenza per identica affissione telematica.
COME SI FA?
I nubendi devono recarsi in comune in Comune presso l'Ufficio Matrimoni di Via Madonna della Croce 189, o contattare l'ufficio al fine di fissare una data in cui saranno richieste le pubblicazioni.
In quell'occasione saranno informati circa la documentazione necessaria per procedere alla richiesta di pubblicazione.
Le pubblicazioni saranno affisse immediatamente all'albo pretorio online.
Si ricorda che devono trascorrere un massimo di 10 giorni fra la prenotazione e il giorno in cui viene effettuata la pubblicazione. Tale periodo è infatti necessario all'Ufficio per acquisire tutta la documentazione da allegare al verbale di Pubblicazione che verrà firmato dai nubendi il giorno dell'appuntamento.
COSA OCCORRE?
- 1 marca da bollo da 16 euro (2 marche se uno degli sposi è residente in altro Comune)
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Almeno uno dei 2 nubendi deve essere residente ad Altamura
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Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
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Nulla osta del Consolato Straniero in Italia debitamente legalizzato ( in caso di cittadini stranieri)
QUANTO COSTA?
La presentazione della domanda è gratuita ad eccezione del costo della marca da bollo.
DOVE?
Ufficio Matrimoni - Via Madonna della Croce 189
tel. 080.3165701/14 - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
ORARI DI APERTURA UFFICI
LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
8.15-11.00 8.15-11.00 ---------------- 08.15-11.00 8.15-11.00
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Come richiedere le pubblicazioni per matrimonio religioso
Per poter contrarre matrimonio religioso è necessario recarsi in parrocchia e richiedere le pubblicazioni al Parroco o il Ministro del Culto, davanti ai quali avverrà la celebrazione.
Insieme alla richiesta di pubblicazioni rilasciata dal parroco, i nubendi devono necessariamente richiedere anche le pubblicazioni civili nel Comune di residenza di uno dei due.
Il matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.
Il matrimonio dei culti acattolici è sottoposto alla disciplina del Codice civile per quanto attiene alle formalità preliminari e alle condizioni sostanziali per la sua validità,mentre la celebrazione di esso è regolata da apposite intese.
La pubblicazione di matrimonio è una forma di pubblicità-notizia che ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate.
Questo perché chi ne abbia interesse (possono essere solo i terzi legittimati) e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possano impedire il matrimonio possa opporsi alla celebrazione.
L'atto di pubblicazione rimane affisso per 8 giorni consecutivi e nei 3 giorni successivi i terzi legittimati possono fare opposizione
Il matrimonio può essere celebrato a partire dal quarto giorno dall'avvenuta pubblicazione e entro 180 giorni, pena la decadenza della pubblicazione.
Se uno dei due nubendi è residente in un altro Comune, le pubblicazioni vanno inviate al Comune di residenza per identica affissione telematica.
Per quanto concerne i matrimoni cattolici l'ufficiale di Stato Civile rilascia il certificato di avvenuta pubblicazione da presentare al parroco.
Per quanto riguarda i matrimoni acattolici l'ufficiale di Stato Civile rilascia il nulla osta alla celebrazione da consegnare al ministro di culto.
DOVE?
Ufficio Matrimoni - Via Madonna della Croce 189
tel. 080.3165701/14 - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
ORARI DI APERTURA UFFICI
LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
8.15-11.00 8.15-11.00 ---------------- 8.15-11.00 8.15-11.00
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Riconciliazione
I coniugi separati, che si siano riconciliati, possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza l’intervento del Giudice, tramite una dichiarazione resa all’Ufficiale di Stato Civile ove è stato celebrato il matrimonio, ovvero dove è stato trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione.
CHI PUO' FARE RICHIESTA
Esclusivamente gli interessati.
REQUISITI RICHIESTI
- Atto di matrimonio iscritto o trascritto per residenza degli sposi al momento del matrimonio
- Copia della sentenza od omologa di separazione
- Documento di identità
- Presenza di entrambi gli sposi
N.B. La dichiarazione di riconciliazione sarà ricevuta previo appuntamento
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Artt. 154, 157 c.c.
- Art. 63 comma 1 – lettera “g”, D.P.R. 396/2000
A dichiarazione avvenuta e trascrizione del relativo atto, sarà cura dell’ufficio l’annotazione sull’atto di matrimonio nonché l’aggiornamento anagrafico per la certificazione.
INFO
Ufficio Matrimoni - Via Madonna della Croce 189
tel. 080.3165701/14 - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
ORARI DI APERTURA UFFICI
LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
8.15-11.00 8.15-11.00 --------------- 8.15-11.00 8.15-11.00
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Richiesta rilascio passaporti e permessi di espatrio
Per tutte le informazioni concernenti il rilascio del passaporto si rimanda al sito della Polizia di Stato.
L'ufficio anagrafe assite i cittadini non in grado di prenotare in autonomia un appuntamenmto sul sito della Polizia di Stato.
Per info Ufficio Carte di Identità
tel 00803165718/19/30
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Liste elettorali - Consultazioni e copie
Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica, storica o di carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.
COME SI FA?
Richiesta in carta semplice, indirizzata al Sindaco, con specifica delle motivazioni, utilizzando il modello in calce alla pagina.
DOVE?
Ufficio Elettorale Via Madonna della Croce 189
tel. 080.3165732/34
email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Riacquisto della cittadinanza italiana
Procedimento che permette di riacquistare la cittadinanza italiana dopo averla perduta, in riferimento ai casi stabiliti dalla Legge 91 del 1992.
Riacquisto dopo 1 anno di residenza - art.13 let.D
Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista automaticamente dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.
La cittadinanza decorre da un anno e un giorno successivi all'iscrizione in anagrafe.
Riacquisto con dichiarazione - art.13 let.C
Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica.
La cittadinanza decorre dal giorno successivo alla dichiarazione.
Riacquisto dopo abbandono dipendenze estere - art.13 let.E
Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.
REQUISITI SPECIFICI
- Certificazione o altra documentazione che provi l'abbandono della carica/servizio straniero
- Residenza in Italia da almeno 2 anni (e attuale ad Altamura)
Riacquisto per servizio militare o lavoro statale - art.13 let.A e B
Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare.
Riacquisto a norma dell’art. 17
La donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione resa all'autorità competente a norma dell'art. 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
REQUISITI SPECIFICI
- Aver perduto la cittadinanza a norma degli art. 10 e 11 L 555/12 o per non aver reso l'opzione prevista all'art. 5 L 123/83
COME SI FA?
La domanda si presenza sotto forma di istanza allo Sportello, di fronte all'Ufficiale di Stato Civile.
COSA OCCORRE?
- 1 marca da bollo da 16 euro (non necessaria per riacquisto dopo 1 anno di residenza)
- Titolo di soggiorno
- Documentazione anagrafica da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana
- Passaporto straniero e documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera ovvero alla status di apolidia da produrre dall'interessato
- Dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza italiana (non necessaria per riacquisto dopo 1 anno di residenza)
- Residenza nel Comune di Altamura
QUANTO COSTA?
Versamento del contributo di 200 euro di cui art.1, c.12 L. 15/07/2009 n. 94 su specifici modelli depositati presso gli uffici postali
DOVE?
Servizi Demografici - Ufficio Cittadinanze - Via Madonna della Croce 189
tel. 080/3165714 - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
NORMATIVA